Entro il prossimo 4 aprile, sarà necessario effettuare la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito rispetto alle spese edilizie 2023.

In realtà la scadenza originaria sarebbe quella del 16 marzo, ma con un provvedimento specifico del 22 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha rimandato l’obbligo di comunicazione al 4 aprile.  Sono oggetto di comunicazione le opzioni riferite a bonus quali: bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus, bonus 75% per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche, ecc.

Proprio rispetto allo sconto in fattura e alla cessione del credito relativi al bonus 75 è opportuno prestare attenzione alla compilazione del modello di comunicazione.

Vediamo nello specifico quali sono gli errori da evitare per non perdere il diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

La comunicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito

Per gli interventi edilizi agevolati con il superbonus e con gli altri bonus ordinari il beneficiario può optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura, da parte dei fornitori che hanno realizzato gli interventi o,
  • in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il fisco deve essere messo al corrente dell’eventuale opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Cosicché a tal fine, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, è stato previsto che:

le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.

Per quest’anno la comunicazione potrà avvenire entro il prossimo 4 aprile.

Nello specifico l’obbligo 2024 riguarda le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Sconto in fattura 75%. Gli errori da evitare nella comunicazione al Fisco

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo a quanto accennato in premessa. Ossia alla corretta compilazione del modello di comunicazione rispetto al bonus 75%.

In particolare bisogna presentare attenzione:

  • all’indicazione del codice intervento;
  • alla compilazione del campo anno di sostenimento della spesa.

Rispetto al primo punto, nel quadro A del modello di comunicazione dello sconto (o cessione) deve essere indicato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione. Per il bonus 75 dovrà essere indicato il codice intervento 32 (Superamento ed eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter DL n. 34/2020).

Particolare attenzione va prestata alla compilazione del campo anno di sostenimento della spesa.

Qui si apre un discorso molto articolato.

Tuttavia in linea di massima, è corretto affermare che il momento di sostenimento della spesa varia a seconda di colui che la sostiene.

Ebbene, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, vale il criterio di cassa (vedi ad esempio la circolare n°2/2020). Dunque le spese si intendono sostenute, in ipotesi di sconto parziale (come nel caso del bonus 75%) al momento della predisposizione del bonifico parlante. Dunque con l’ordine di pagamento.

Per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si deve invece fare riferimento al criterio di competenza (anche se applicano eventualmente il forfettario).
Ciò: indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Nei fatti, rileverà la data di ultimazione dei lavori.

Tuttavia si rimanda, per quanto riguarda questo aspetto al nostro approfondimento Bonus 75 con vecchie regole alla prova del bonifico parlante.

Riassumendo…

  • Entro il 4 aprile i contribuenti tramite gli intermediari autorizzati potranno inviare al Fisco le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito;
  • l’obbligo 2024 riguarda le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché le rate residue non fruite;
  • la comunicazione riguarda anche il bonus 75;
  • va posta attenzione all’indicazione del “codice intervento” esatto e all’indicazione dell’anno di sostenimento della spesa.