4 aprile 2024. Questa è la data che permetterà al Governo di conoscere con precisione il buco di bilancio creato dal superbonus e dagli altri bonus edilizi per i quali nel 2023 sono state ammesse le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Infatti, entro domani chi ha ottenuto lo sconto o optato per la cessione per le spese 2023, dovrà comunicare la scelta all’Agenzia delle entrate; questa volta sarà necessario incrociare le dita per scongiurare eventuali errori nella comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito.

Infatti, rispetto alla scadenza del 4 aprile non saranno possibili nè la remissione in bonis nè la correzione della comunicazione, inviandone una sostitutiva entro il prossimo 5 maggio 2024. Le prime bozze del DL superbonus prevedono il blocco alla remissione in bonis ma nulla disponevano in merito alla possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva; cosa normalmente ammessa per provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro il 5 del mese successivo a quello di invio della comunicazione “errata”.

Il testo finale del nuovo decreto voluto dal Governo Meloni per mettere un punto alla questione superbonus, prevede il divieto di invio di una comunicazione sostitutiva dopo il 4 aprile. Tanto per fare un esempio, anche un errore del solo codice fiscale di un condomino potrebbe fare perdere l’agevolazione edilizia. Ecco perchè si auspica che in fase di conversione in legge del decreto ci si saranno delle novità quantomeno per la possibile correzione di errori di lieve entità.

Il blocco alla remissione in bonis

Innanzitutto partiamo dal blocco alla remissione in bonis nel DL superbonus.

Quest’anno non sarà più possibile correggere o inviare la comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito entro la scadenza del termine per l’invio della dichiarazione dei redditi. Lo scorso anno chi aveva inoltrato al Fisco le comunicazioni delle suddette opzioni ma poi si è accorto di avere commesso un errore (o non ha inviato proprio la comunicazione) poteva rimediare entro il 30 novembre.

Dunque da fine marzo 2023 a fine novembre ha avuto tutto il tempo per sistemare la situazione e non perdere il bonus.

Ciò è stato possibile grazie alla c.d. remissione in bonis. Si pagava una sanzione di 250 euro e si provvedeva a inviare una comunicazione senza errori. Addirittura, anche senza un accordo di cessione alla data del 31 marzo (lo scorso anno le comunicazione di sconto e cessione scadevano in tale data) era possibile rimediare entro il 30 novembre. Quest’ultima è stata una previsione di carattere straordinario che andava oltre la remissione in bonis.

Detto ciò, quest’anno non sarà possibile sistemare eventuali errori nello sconto in fattura o nella cessione. Dunque, chi sperava di sistemare le cose con tutta calma entro il prossimo 15 ottobre (quest’anno la dichiarazione modello Redditi avrà questa scadenza), rimarrà deluso.

Tuttavia la questione è ancora più complicata perchè nel testo finale del decreto viene disposto anche il divieto all’invio di una dichiarazione sostitutiva entro il prossimo 5 maggio.

Comunicazione sconto in fattura. Domani è l’ultimo giorno anche per la sostitutiva

Entro domani dovranno essere inviate le comunicazione di sconto e cessione:

  • per le spese 2023;
  • per le rate residue di detrazione 2020-2021-2022.

Domani è il 4 aprile. Il provvedimento che disciplina le comunicazioni di sconto e cessione in parola, si veda il provvedimento prot.n°. 2022/35873 del 3 febbraio 2022, prevede espressamente che la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Pena il rifiuto della richiesta.

Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente. Cosicché se la scadenza per l’invio è fissata al 4 aprile, era logico pensare che sarebbe stato comunque possibile inviare una comunicazione sostituiva per correggere eventuali errori entro il prossimo 5 maggio.

Quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Almeno per quanto riguarda le comunicazioni da correggere inviate dal 1 al 4 aprile.

Tuttavia, oltre al blocco alla remissione in bonis, il nuovo decreto ha disposto il blocco all’invio delle comunicazioni sostitutive dopo il 4 aprile.

Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la. sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo  articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, e’ consentita entro il 4 aprile 2024.

Si tratta di un colpo basso per i contribuenti che rischiano di perdere l’agevolazione fiscale laddove nella comunicazione inviata al Fisco dovessero esserci degli errori. Non sarà possibile rimediare dopo il 4 aprile. Mettiamoci nei panni di chi ha fatto dei lavori con lo sconto in fattura. Ipotizziamo che la comunicazione inviata al Fisco contenga degli errori. Ad esempio, il lavoro effettuato è stato indicato con un codice intervento errato. Dal codice errato ne deriva una spesa oggetto di sconto che non è quella reale. In tali casi, lo sconto sarà perso senza possibilità di recuperare l’agevolazione in alcun modo.

Riassumendo…

  • Il nuovo decreto superbonus blocca la remissione in bonis per le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito;
  • dopo il 4 aprile non sarà neanche possibile inviare una comunicazione sostitutiva per correggere eventuali errori;
  • se la comunicazione contiene errori il contribuente perderà lo sconto in fattura.