Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, la normativa italiana offre diverse opportunità per incentivare interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici. Tra questi incentivi, i bonus edilizi rappresentano un’importante leva fiscale per promuovere investimenti volti al miglioramento delle prestazioni energetiche e alla sicurezza degli immobili.

Tuttavia, la fruizione di tali agevolazioni fiscali richiede un’attenta pianificazione e il rispetto di specifiche procedure amministrative. In questo contesto, emerge la figura dell’amministratore di condominio, chiamato a svolgere un ruolo cruciale nella gestione delle pratiche relative ai bonus edilizi per conto del condominio.

Tra gli adempienti che quest’ultimo è chiamato a effettuare rientra la comunicazione lavori condominio fatti nell’anno.

La proroga dell’adempimento per le spese 2023

Le norme vigenti stabiliscono che gli amministratori di condominio devono inviare, entro una data prestabilita, tutti i dettagli relativi alle spese effettuate per lavori qualificati per i bonus edilizi nell’anno fiscale precedente.

Questo adempimento, che costituisce la base per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti, sottolinea l’importanza di una gestione attenta e precisa delle informazioni.

Tradizionalmente, la scadenza per tale adempimento cade il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Tuttavia, il calendario fiscale 2024 ha introdotto una proroga comunicazione lavori condominio spese 2023 (Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 53174/2024), estendendo il termine ultimo fino al 4 aprile 2024 .

Comunicazione lavori condominio 2023, i casi di esonero

Al di là della mera adesione ai termini temporali, per la comunicazione lavori condominio spese 2023, in scadenza il 4 aprile 2024, c’è una novità. In dettaglio, si stabilisce che non c’ da fare la comunicazione laddove tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativo agli interventi sulle parti comuni.

La novità mira a semplificare il carico burocratico per quelle realtà condominiali che hanno unanimemente scelto di avvalersi delle opzioni alternative offerte dalla normativa sui bonus edilizi.

Basta, invece, solo un condominio a non aver fatto tale opzione a far scattare l’obbligo della comunicazione in esame.

Non cambiano le regole per il c.d. condominio minimo. Ossia quello che è formato da non più di 8 condòmini e che, in base alla normativa vigente, non ha obbligo di nominare l’amministratore. In tal caso l’Agenzia Entrate ha chiarito che se il condominio ha nominato l’amministratore allora la comunicazione lavori condominiali deve essere fatta.

Non c’è, invece, obbligo di comunicazione lavori condominio minimo se non è stato nominato un amministratore. Tuttavia, anche se non c’è amministratore, ci sarà obbligo di fare l’adempimento laddove anche un solo condòmino abbia optato per sconto in fattura o cessione credito. In questa ipotesi dell’adempimento si incarico uno dei condòmini.

In tutti i casi, la comunicazione lavori condominiali può essere fatta direttamente o anche tramite intermediario incaricato (commercialista, consulente fiscale, ecc.).

Per completezza ricordiamo che è prorogata al 4 aprile 2024 anche la comunicazione dell’opzione sconto in fattura. O cessione credito per le spese 2023 (Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 2024/53159).

Riassumendo…

  • il 4 aprile 2024 scade la comunicazione lavori condominio fatti nel 2023
  • l’adempimento deve farlo l’amministratore di condominio o l’incaricato se il condominio non ha amministratore
  • sono previsti casi di esonero, tra cui l’ipotesi in cui tutti i condòmini abbiano optato per sconto in fattura o cessione del credito
  • nel condominio minimo senza amministratore l’obbligo dell’adempimento c’è solo laddove anche solo un condòmino abbia optato per sconto o cessione.