Cosa fare se ci arriva un atto dal Tribunale? La prima sensazione quanto ci arriva un atto legale è lo stupore che lascia spazio a mille domande. Il più delle volte l’atto che ci perviene non è dal Tribunale ma di un avvocato che si avvale dei sistemi del Tribunale. Vediamo in questi casi come bisogna comportarsi: ecco un elenco dei principali atti che possono arrivare e come comportarsi per ciascun di essi.

Atto dal Tribunale: atto di citazione

E’ quello più frequente , con questo atto che da mandato al destinatario (convenuto) di avviare una causa civile nei confronti di un’altro soggetto (attore).

L’atto di citazione si chiama “atto di appello” quando la citazione riguarda un giudizio in secondo grado. La prima udienza sarà tenuta 90 giorni prima dalla data di consegna dell’atto, potrebbero essere 45 giorni in caso di giudizio discusso davanti al Giudice di Pace. In questi casi si consiglia di andare dare mandato ad un avvocato per difendervi.

Atto dal Tribunale: atto di ricorso

E’ simile all’atto di citazione, ma il più delle volte riguarda cause in materi di lavoro. La differenza sostanziale tra atto di citazione e atto di ricorso, che la prima udienza dell’atto di ricorso viene fissata dal Giudice e quindi troverete un foglio allegato chiamato “decreto”, che vi indicherà la data effettiva dell’udienza.

Atto dal Tribunale: decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Anche in questo caso è consigliato far difendere da un avvocato.

Atto dal Tribunale: citazione o intimazione a testimoniare

Citazione a testimoniare, qualcuno vi chiede di andare a testimoniare davanti al giudice. In questo caso non c’è bisogno di un avvocato, dovete presentarvi in udienza alla data indicata nell’atto di citazione. Se non vi presentate, il giudice potrà disporre l’accompagnamento coattivo con forza pubblica.

 Atto dal Tribunale: atto di precetto

L’atto di precetto e una intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l’inizio dell’esecuzione forzata. L’art. 480 del codice di procedura civile lo definisce come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni“.
In questi casi l’avvocato può servire per concordare una dilazione del pagamento mettendosi in contatto con l’avvocato della controparte. Se ritene che tale debito non è dovuto, allora l’avvocato dovrà presentare un’atto di opposizione.

Atto dal Tribunale: intimazione di sfratto

Il locatore può agire con l’atto di intimazione di sfratto per morosità per il pagamento dei canoni scaduti.
All’udienza il Giudice potrà effettuare due diverse decisioni:

  • il conduttore si presenta e fa opposizione alla convalida; in questo caso il giudice potrà rinviare al giudizio ordinario l’esame delle cause di opposizione e decidere, di concedere subito al proprietario ordinanza di rilascio dell’immobile;
  •  il conduttore si presenta e salda la morosità o chiede al giudice il “termine di grazia”, vale a dire un periodo entro cui saldare il proprio debito. Il giudice può assegnare un termine non superiore a 90 giorni, rinviando l’udienza a non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato;
  • il conduttore non si presenta o si presenta e non fa opposizione, in questi casi il giudice, accertata che la morosità persiste, emetterà ordinanza di convalida di sfratto, fissando la data entro la quale ottenere il rilascio forzato dell’immobile mediante ufficiali giudiziari.

Una volta emessa l’ordinanza, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio, se il conduttore moroso non adempie entro il termine fissato dal giudice, il locatore, previa notifica dell’atto di precetto e decorso un termine non minore di 10 giorni, potrà procedere all’esecuzione forzata da parte dell’ufficiale giudiziario.

Consigliamo di leggere la nostra guida sulle sentenze