Aumenta a regime, dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi per le compensazioni  in F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

A prevederlo è il testo bollinato della legge di bilancio 2022 approdato in Parlamento per la discussione e l’approvazione definitiva.

Limite ordinario e deroghe nel tempo

L’art. 34 comma 1 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi per compensazioni in F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il legislatore, con il decreto Rilancio (decreto – legge n. 34 del 2020) aveva innalzato, per il solo periodo 2020, ad 1 milione di euro.

Successivamente il decreto Sostegni bis, interveniva con un ulteriore aumento, limitatamente all’anno 2021, innalzando da 1 milione di euro a 2 milioni di euro il menzionato limite – vedi anche Compensazioni in F24 fino a 2 milioni per il 2021.

Il nuovo limite di compensazioni e rimborsi dal 2022

Dal prossimo anno, dunque, il limite sarebbe sceso nuovamente a 700 mila euro. La legge di bilancio 2022, se confermato nel testo che approderà in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, allo scopo di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione, stabilisce che

dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è stabilito a regime in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.

Riepilogando, il limite di compensazioni in F24 o rimborsi, è fissato, per ciascun anno solare in:

  • 700.000 euro per ciascun anno solare (limite ordinario prima della legge di bilancio 2022)
  • 1 milione di euro per il 2020 (limite in deroga a quello ordinario)
  • 2 milioni di euro per il 2021 (limite in deroga a quello ordinario)
  • 2 milioni di euro dal 2022 (nuovo limite ordinario a regime dal 1° gennaio 2022 e, quindi, non in deroga).

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