Anche i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, per prestazioni professionali, potranno essere utilizzati in compensazione con debiti riportati nella cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate, se affidati per il recupero all’Agente della riscossione. Non che prima non fosse possibile ma ciò era consentito solo grazie ad una disciplina straordinaria che è stata di volta in volta prorogata; ora invece tale possibilità viene messa all’interno della norma ordinaria che regola la compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tale novità e contenuta nella proposta di Legge che ieri ha trovato il lasciapassare della Camera dei deputati ed avente ad oggetto modifiche all’art. 12, D.L. n. 145/2013, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione

La compensazione dei crediti PA con le cartelle esattoriali si basa su due previsioni normative. La prima è di carattere generale ed è contenuta nell’art.28-quater del DPR 602/73, l’altra di carattere speciale ed è stata introdotta dall’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013. Gli effetti di quest’ultima disciplina speciale vengono prorogati di anno e anno.

Dunque abbiamo due differenti regolamentazioni:

  • disciplina ordinaria o strutturale, prevista dall’articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973, concernente le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”;
  • disciplina speciale contenuta nell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, rubricato “Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa”.

Naturalmente le due discipline si differenziano tra di loro.

Ad esempio quella dell’artt.28-quater opera in favore delle imprese e riguarda la compensazione tra: crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti e carichi inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate – AVE e avvisi di addebito dell’INPS – AVA), notificati entro il 30 settembre 2013.

 La compensazione può essere effettuata anche nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia superiore all’importo del credito vantato.

Quella speciale, riguarda la compensazione di debiti tributari con crediti commerciali maturati verso le pubbliche amministrazioni per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali . Considerata l’ultima proroga del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, possono essere pagati in compensazione i carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020 se di importo pari o inferiore al credito vantato.

La proposta di legge: compensazione anche per le prestazioni professionali

Nella proposta di Legge proposta di legge (C.2361-A), il legislatore intende riportare in un un’unica norma ossia nell’art.28-quater sopra citato anche le disposizioni di carattere speciale di cui al D.L. 145/2013.

Dunque, a regime, la compensazione riguarderà anche i crediti derivanti da prestazioni professionali. Potranno essere oggetto di compensazione le somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.