CREARE UN’ASSOCIAZIONE NO PROFIT: ATTO COSTITUTIVO E ADEMPIMENTI PREVISTI

Il mondo no profit recentemente è stato oggetto di notevoli attenzioni da parte del legislatore che ha concesso diverse agevolazioni ad un settore sempre in forte crescita. Tuttavia la fine di costituire un associazione che si occupi di no profit occorrono alcuni adempimenti particolari. Innanzitutto occorre redigere uno statuto in cui si legga che l’associazione ha uno scopo determinato.  In particolare l’associazione come attività principale deve avere natura non commerciale e naturalmente non avere scopo di lucro ( importante che siano soddisfatti entrambi i requisiti visto che è possibile per un ente commerciale avere scopo di lucro).

Inoltre  è importante anche la forma giuridica che si intende scegliere, visto che in base a tale scelta è possibile usufruire di un regime agevolato rispetto ad un altro. E’ possibile scegliere tra un ventaglio di opportunità come associazione, fondazione, comitato o anche onlus, associazione di promozione sociale ( anche qui per poter avere una particolare qualifica occorre rispettare requisiti ben determinati per la redazione dello statuto). Statuto Associazione No Profit – Lo statuto disciplina le regole all’interno dell’ente e pertanto deve stabilire chi abbia la rappresentanza legale, le regole di convocazione dell’assemblea ecc.

Il passo successivo è la richiesta della partita iva, che è possibile fare anche in modalità telematica oltreché recandosi presso un ’ufficio dell’agenzia delle entrate. Occorre inoltre, entro 20 giorni registrare l’atto e lo statuto costitutivo. Fatti tali passi è possibile iscriversi ad associazioni o albi particolari.

 

BILANCIO ASSOCIAZIONI NO PROFIT: COSA HA PREVISTO IL LEGISLATORE

Il legislatore ha disciplinato anche l’aspetto inerente il rendiconto o bilancio da redigere.  Nella legge relativa alla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi di sviluppo, ad esempio, viene stabilito che le organizzazioni, per l’ottenimento del riconoscimento dell’idoneità da parte del ministero, devono presentare i bilanci degli ultimi tre anni.

Anche la legge sul volontariato stabilisce che all’interno dello statuto sia previsto l’obbligo di formazione del bilancio dal quale si evincano i beni, i lasciti ed i contributi. Anche il d. lgs 460 del 1997 che riforma gli enti associativi impone alle associazione di redigere ed approvare un rendiconto annuale secondo le disposizioni statutarie. Inoltre la stessa legge dispone che le onlus debbano inserire all’interno dello statuto le modalità di redazione del bilancio.