Assegno divorzile e assegno di mantenimento (o separazione) sembrano la stessa cosa. In realtà non solo sono. E non lo sono sia dal punto di vista della definizione sia dal punto di visto del rapporto giuridico che ne è alla base.

L’assegno divorzile è disciplinato da una legge, ossia la n. 898/1970. Quello di mantenimento, invece, è previsto e disciplinato dal codice civile (art. 156).

Vediamo le differenze e i fattori di calcolo assegno divorzile.

L’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento (o separazione) sorge a seguito di provvedimento di separazione tra i coniugi.

Separazione significa che il vincolo coniugale non è ancora cessato. I coniugi separati sono quelli che si avviano verso il divorzio ma non è detto che ci arrivino. Infatti, nel periodo che intercorre tra la separazione e il divorzio è possibile che i due ritornino insieme e, quindi, il vincolo coniugale non cessi.

La legge sull’assegno di mantenimento, come detto è l’art. 156 del codice civile, dove si legge che:

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

È, dunque, calcolato in base soprattutto alle condizioni economiche del coniuge obbligato a pagarlo. È stabilito dal giudice nel provvedimento di separazione. Se ci sono figli, è determinata anche la parte dell’assegno destinata al loro mantenimento. Laddove ciò non sia specificato, si presuppone che il 50% dell’importo sia destinato al coniuge e l’altro 50% ai figli (a prescindere dal loro numero).

L’assegno divorzile, differenze e fattori di calcolo

Il punto è che solo per le agevolazioni fiscali separazione e divorzio sono la stessa cosa. A differenza dell’assegno di mantenimento, infatti, l’assegno divorzile presuppone che i due coniugi siano a tutti gli effetti “divorziati”.

Dunque, il vincolo matrimoniale è cessato. I due non sono più uniti da alcun vincolo matrimoniale.

La legge sul calcolo assegno divorzile è l’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, dove espressamente il legislatore ha sancito che

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Il legislatore, continua dicendo che la sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Riassumendo…

  • l’assegno divorzile è diverso dall’assegno di mantenimento
  • l’assegno di mantenimento scatta quando c’è provvedimento di separazione (il matrimonio non è ancora cessato)
  • l’assegno divorzile sorge, invece, a seguito di sentenza di divorzio (il vincolo matrimoniale, quindi, è cessato)
  • il calcolo assegno divorzile è fatto dal tribunale e dipende da diversi fattori, ossia:
    • condizioni dei coniugi
    • ragioni della decisione
    • contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
    • dal reddito di entrambi i coniugi.