I genitori possono accedere al cassetto fiscale di un figlio minore? Come cantano Fabrizio Moro e Ultimo: “Eterna la strada che porta a te con i nostri discorsi, l’abbraccio di un figlio al padre per tutti i suoi sforzi, eterna la vita se riesci a capirla”. 

Tanti sono gli sforzi che i genitori compiono per cercare di garantire il meglio possibile ai propri figli. A partire dall’alimentazione fino ad arrivare all’istruzione, in effetti, sono tante le cose a cui dover prestare attenzione.

Tra questi si annoverano anche gli adempimenti con il Fisco che, volente o nolente, coinvolgono anche i più piccoli.

Come accedere al cassetto fiscale di un figlio minore

Ma come controllare la posizione fiscale di un figlio non ancora maggiorenne? Ebbene, a tal fine non bisogna fare altro che consultare il cassetto fiscale a cui è possibile accedere attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione sui siti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Possono richiedere l’abilitazione i genitori, i tutori o amministratori di sostegno. Il soggetto interessato e avente diritto, come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può presentare apposita richiesta

compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 2 – pdf), che contiene la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) con la quale attesta la condizione di genitore, specificando se l’esercizio della responsabilità genitoriale è esclusivo o congiunto”.

Bisogna inoltre allegare copia del documento di identità del minore e del soggetto richiedente l’abilitazione.

Come inviare la documentazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Per inviare la documentazione richiesta è possibile utilizzare il servizio web “Consegna documenti e istanze”. Quest’ultimo è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate a cui è possibile accedere tramite Spid, Cie o Cns. Il modulo di richiesta, per essere valido, deve essere sottoscritto con firma digitale del genitore oppure con una firma autografa su modello cartaceo che deve essere scansionato e caricato sul sistema.

In alternativa, è possibile inviare un messaggio tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo mail di una delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate.

Ma non solo, è possibile richiedere l’abilitazione anche attraverso il servizio di video chiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per finire, per coloro che non amano molto i servizi online, è possibile presentare il modulo, appositamente compilato e firmato in originale, presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio italiano. Sul sito dell’ente, inoltre, viene ricordato che l’abilitazione risulta valida:

“fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal genitore nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2023, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2025). Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Se, però, il genitore nell’anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio, utilizzando il servizio web “dichiarazione precompilata”, è automaticamente abilitato ad operare per conto del figlio anche per l’anno successivo senza fare ulteriore richiesta, sempre che il figlio sia ancora minorenne”.