In attesa di sapere se ci sarà la riforma del catasto, resta fermo che quando si costruisce una nuova casa o si ristruttura quella già esistente con una variazione sul classamento o sulla consistenza della casa stessa (ad esempio cambio di destinazione da abitativo a commerciale, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) occorre provvedere a dichiaralo al catasto ai fini dell’accatastamento immobiliare.

La dichiarazione è da farsi all’Agenzia delle Entrate (Catasto ed Agenzia delle Entrate oggi sono unificati).

La procedura di accatastamento

Il soggetto obbligato alla dichiarazione al catasto è il proprietario dell’immobile oggetto di accatastamento.

Questi deve presentare, a tal fine, all’Agenzia delle Entrate, un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato.

I professionisti abilitati cui è possibile rivolgersi per tale scopo sono quindi:

  • architetti
  • ingegneri
  • dottori agronomi e forestali,
  • geometra
  • periti edili
  • periti agrari limitatamente ai fabbricati rurali
  • agrotecnici.

Tali tecnici per il loro compito possono utilizzare il software Docfa – Documenti catasto fabbricati scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia.

Immobili esculi

Per disposizione di legge non sussiste obbligo di procedere con la dichiarazione al catasto per i seguenti immobili:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti)
  • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

Tempi e costi dell’accatastamento

L’accatastamento o la variazione catastale di un immobile deve essere fatta entro 30 giorni dal momento in cui il fabbricato diventa abitabile o servibile all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già accatastate.

In merito ai costi del servizio catastale, per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione è previsto il versamento di 50,00 euro se appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita, oppure il versamento di 100,00 euro se appartenente alle categorie a destinazione speciale e particolare (categorie dei gruppi D ed E).

A tali spese occorre aggiungere quelle del tecnico per l’onorario richiesto a fronte della pratica predisposta.

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