Trova conferma, nella conversione in legge del decreto Salva Conti (DL n. 39/2024) una misura specifica con cui si stabilisce lo stop alla possibilità di usufruire delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi agevolati dal superbonus e altri incentivi edilizi, se al 30 marzo 2024 non sarà stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già eseguiti.

Questo fenomeno, definito “CILA dormiente”, avrà un impatto notevole su coloro che avevano pianificando o hanno in corso progetti di ristrutturazione edilizia.

L’introduzione di questa norma è probabilmente mirata a evitare abusi e a garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza nelle procedure di agevolazione fiscale. Richiedendo una spesa documentata per poter usufruire delle agevolazioni, si cerca di assicurare che i lavori siano effettivamente iniziati e che non ci siano dichiarazioni preventive senza reale sostanza.

Prima del decreto Salva Conti

Per comprendere la portata della novità, occorre fare un passo indietro al DL n. 11/2023. Con detto decreto, fu stabilito, dal 17 febbraio 2023, lo stop allo sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi. Allo stesso tempo si sono previste delle eccezioni, ossia dei casi in cui le due opzioni fossero ancora ammesse. In dettaglio, si stabili che, con riferimento a spese ammesse al superbonus, l’opzione di cessione e sconto in fattura fossero ancora possibili a condizione che al 16 febbraio 2023, risultasse:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), qualora gli interventi siano diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, qualora gli interventi siano effettuati dai condomìni;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per lavori diversi dal superbonus e, quindi, per spese relative ad altri bonus edilizi (come ad esempio il bonus ristrutturazione casa), le due opzioni furono ancora previsto a condizione che al 16 febbraio 2023:

  • risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, se richiesto;
  • ovvero, per lavori in edilizia libera, risultassero già iniziati i lavori, oppure, se non ancora iniziati, risultasse già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Stop cessione e sconto per la CILA dormiente

Con la conversione in legge del decreto Salva Conti, il legislatore conferma di risolvere il fenomeno delle c.

d. CILA dormienti. Quindi, di coloro che, pur di potersi riservare la chance di optare per sconto in fattura o cessione del credito, hanno presentato la CILA entro il 16 febbraio 2023 ma poi non hanno sostenuto alcune spesa per i lavori.

In dettaglio, con il decreto Salva Conti è sancito che dal 30 marzo 2024 non è più possibile l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito in relazione agli interventi agevolabili con il superbonus o con altri bonus edilizi per i quali:

al 30 marzo 2024, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, pur essendosi verificati, al 16 febbraio 2023, i presupposti di cui al paragrafo precedente.

È evidente che con questa decisione, il legislatore voglia togliere “ai furbi” la possibilità di agire. Preservando, invece, chi effettivamente ha rispettato le condizioni decise con il DL n. 11/2023 e poi abbia effettivamente dato seguito alla scelta sostenendo anche le spese dei lavori. Allo stesso tempo, tuttavia, si danneggiano quei proprietari che per motivi economici si son visti costretti a rimandare le spese. Uno slittamento che in alcuni casi è dipeso anche da ritardi delle imprese appaltatrici.

Riassumendo…

  • il decreto Salva Conti (DL n. 39/2024) è diventato legge dopo l’ok di Senato e Camera
  • trova conferma lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura in caso della c.d. CILA dormiente
  • in sostanza, dal 30 marzo 2024, non si può fare opzione di sconto o cessione del credito laddove al 30 marzo stesso non risulta sostenuta alcuna spesa e ciò anche se al 16 febbraio 2023 risultano rispettati i requisiti di cui al Dl n. 11/2023.