Chiusura Partita Iva del professionista ma con ancora compensi da incassare a fronte di fatture di prestazioni rese per le quali non sono ancora state emesse fatture. Come fare in questo caso?

Chiusura Partita Iva: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La circolare dell’Agenzia delle Entrate  n. 11/E/2007 chiarisce che: “l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.

A fronte di tale affermazione, il lavoratore autonomo, dovrebbe conservare la Partita IVA fino all’incasso della sua ultima prestazione professionale ed emettere relativa fattura.

Qualora il professionista volesse chiudere la partita IVA senza attendere gli incassi pendenti ed emettere relative fatture, dovrà procedere al versamento dell’IVA indicata in fattura, come da Risoluzione 232/E del 2009.

Chiusura Partita IVA: contenzioso con il Fisco

Un caso simile è stato affrontato dalla Corte di Cassazione in un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate ed un professionista architetto (sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016).

Il professionista aveva cessato l’attività professionale nel 1997 con chiusura della Partita Iva, ma aveva incassato solo nel 2002 i compensi relativi ad alcune prestazioni svolte. L’Agenzia delle Entrate riteneva che tali compensi dovevano essere assoggettati a IVA, poiché riferite a prestazioni che creavano il presupposto impositivo.

L’architetto riteneva che tali somme, mancando il presupposto impositivo al momento dell’incasso, non erano da assoggettare ad IVA ma da considerare come redditi diversi.

In entrambi i gradi di giudizio, avevano dato ragione al professionista.

L’Agenzia delle Entrate, ricorreva così in Cassazione, dove i giudici davano ragione all’Amministrazione Finanziaria.