Il compenso per la cessione dei diritti d’autore è un elemento centrale nelle transazioni che coinvolgono opere creative, rappresentando la remunerazione per l’autore o il creatore originale. Questo compenso può assumere diverse forme, a seconda del tipo di opera, dell’industria coinvolta e dell’accordo specifico tra le parti. Nel caso di una cessione completa dei diritti d’autore, la remunerazione è spesso una somma a forfait, che rappresenta il valore totale dell’opera. In questo scenario, l’autore o il creatore originale perde ogni diritto sull’opera, trasferendolo integralmente al nuovo detentore dei diritti.

Per gli accordi di licenza o di cessione parziale dei diritti, il compenso può assumere la forma di royalty o percentuali sulle vendite o sull’utilizzo dell’opera. Questo tipo di remunerazione è particolarmente comune nell’industria musicale, editoriale e cinematografica, dove le opere possono generare redditi continui per un lungo periodo di tempo. Le royalty sono generalmente calcolate come una percentuale sulle vendite o sull’utilizzo dell’opera, garantendo all’autore originale un flusso di reddito ricorrente in base al successo commerciale dell’opera stessa.

Un altro modello di compenso per la cessione dei diritti d’autore è quello che combina un pagamento iniziale con una struttura di royalty. In questo caso, l’autore riceve una somma iniziale alla firma dell’accordo, seguita da pagamenti periodici basati sulle performance dell’opera. Questo modello offre un equilibrio tra un compenso immediato e un reddito a lungo termine, ed è comune nei contratti editoriali e di produzione cinematografica.

Il trattamento fiscale ad hoc

In merito al trattamento fiscale della cessione dei diritti d’autore, è previsto un regime ad hoc dal nostro legislatore. Non è richiesto per forza operare con partita IVA o con contratto di lavoro subordinato. E nemmeno è inquadrato come collaborazione occasione. Chi firma un contratto di cessione diritti d’autore può decidere di farlo con partita IVA oppure senza.

La scelta comporta le relative conseguenze fiscali per il contribuente.

Chi decide di fare cessione diritti d’autore senza partita IVA, vedrà applicarsi il comma 8 art. 54 del TUIR, si sensi del quale il relativo compenso è soggetto ad IRPEF ed è ridotto del:

  • 25% a titolo di determinazione forfetaria delle spese
  • ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni di età.

Inoltre, chi li eroga applica una ritenuta d’acconto del 20%. Sono qualificati come “Redditi diversi”. A fronte dei compensi percepiti, l’autore rilascia la c.d. Nota, in cui indica le opere cedute, il compenso lordo e la ritenuta d’acconto.

Esempio

Il sig. Giovanni ha 30 anni e percepisce compensi per cessione diritti d’autore senza operare con partita IVA. Il compenso accordato è di 1.000 euro lordi. Il compenso da indicare nella nota emessa verso chi acquista i diritti d’autore sarà:

  • Compenso lordo = 1.000 euro
  • Riduzione forfettaria 40% = (1.000 x 60%) = 600 euro
  • Ritenuta d’acconto 20% = (600 x 20%) = 120 euro
  • Netto a pagare = (1.000 – 120) = 880 euro

Sulla nota emessa occorre assolvere il bollo di 2 euro, essendo di importo superiore a 77,47 euro e non soggetto ad IVA.

Esempio

Il sig. Francesco ha 45 anni e percepisce compensi per cessione diritti d’autore senza operare con partita IVA. Il compenso accordato è di 1.500 euro lordi. Il compenso da indicare nella nota emessa verso chi acquista i diritti d’autore sarà:

  • Compenso lordo = 1.500 euro
  • Riduzione forfettaria 25% = (1.500 x 75%) = 1.125 euro
  • Ritenuta d’acconto 20% = (1.125 x 20%) = 225 euro
  • Netto a pagare = (1.500 – 225) = 1.275 euro

Anche qui, sulla nota emessa occorre assolvere il bollo di 2 euro, essendo di importo superiore a 77,47 euro e NON essendo applicata l’IVA.

Cessione diritti d’autore per partita IVA forfettaria

Per coloro che, invece, fanno la cessione diritti d’autore con partita IVA, devono assoggettare detti compensi al regime proprio della partita IVA.

Quindi, ad esempio, un soggetto che agisce in regime forfettario e decide di fatturare con partita IVA il compenso percepito per l’opera ceduta, dovrà emettere fattura secondo quanto previsto da detto regime. Ossia, senza applicare ritenuta e nemmeno l’IVA.

Esempio

Il sig. Antonio ha partita IVA in regime forfettario (iscritto in gestione separata INPS) e percepisce compensi per cessione diritti d’autore senza operare con partita IVA. Il compenso accordato è di 800 euro lordi. Il sig. Antonio decide di annoverare detti compensi nella sua attività svolta con partita IVA. Emette, quindi, fattura compenso:

  • Compenso lordo = 800 euro
  • Rivalsa INPS 4% = (800 x 4%) = 32,00 euro
  • Netto a pagare = (800 + 32) = 832,00 euro

Anche qui, sulla nota emessa occorre assolvere il bollo di 2 euro, essendo di importo superiore a 77,47 euro e NON essendo applicata l’IVA.

Il compenso, finirà nel reddito complessivo dell’attività della partita IVA e, quindi, assoggettato ad imposta sostitutiva 15% propria del regime forfettario. Ossia, finirà nel Quadro LM del Modlelo Redditi Persone Fisiche.

Cessione diritti d’autore, trattamento ad hoc per il forfettario

Ad ogni modo chi ha partita IVA e nello stesso tempo percepisce anche compensi per cessione diritti d’autore, ha possibilità di scindere le due cose. Ad esempio, l’avvocato che ha partita IVA per la sua attività e poi percepisce compensi per cessione diritti d’autore per degli articoli che scrive per una rivista. Questi, può decidere se per il compenso ricevuto dalla cessione, emettere fattura con partita IVA oppure emettere nota con cessione diritti d’autore. In questa seconda ipotesi, quindi, oltre al reddito dell’attività svolta (soggetto alla tassazione propria del regime forfettario) consegue anche “reddito diverso” da cessione diritti d’autore (soggetto alla propria tassazione IRPEF).

L’Agenzia Entrate, nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha avuto modo di chiarire che, in una circostanza del genere:

i proventi da cessione diritti d’autore, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta (ad esempio commercialista che scrive per rivista fiscale) devono concorrere alla verifica del limite dei 85.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario

Inoltre, laddove il contribuente consegua proventi da cessione diritti d’autore, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal menzionato comma 8 art.

54 del TUIR.

Quindi, nel Modello Redditi PF, il contribuente dovrà indicare i compensi da cessione diritti d’autore a colonna 4 (Diritti d’autore correlati”) della sezione III quadro LM. Detti compensi, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.

Cessione diritti autore regime forfatterio (scaricabile)