Il mercato della cessione del credito è ancora in una fase di stallo. Gli ultimi interventi fatti dal Governo con i quali è stato disposto il blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura hanno avuto un impatto negativo anche rispetto a quei crediti già immessi nel mercato e che ad oggi si trovano nei portafogli di banche e assicurazioni che non sanno come smobilizzarli.

A riguardo, le banche rispetto agli altri attori del mercato della cessione dei bonus edilizi, hanno la possibilità di liberarsi del bonus cedendolo ai propri correntisti diversi dai consumatori finali.

Dunque, imprese e professionisti possono acquistare crediti edilizi dalla banca pagando un prezzo più basso rispetto al valore nominale del credito rilevato.

A tal proposito, è lecito chiedersi quale sia la responsabilità di coloro i quali decidono di acquistare un credito edilizio dalla propria banca. La responsabilità ossia le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo di un credito che a monte era irregolare, è la discriminante che potrebbe portare un’impresa ad acquistare o meno il credito edilizio.

Cessione del credito. Le regole

Le regole di cessione del credito sono fissate dall’art.121 del DL 34/2020, decreto Rilancio.

In particolare, è corretto affermare che:

  1. la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche privato (anche in favore di un familiare);
  2. la 2°, la 3° e la 4° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Inoltre, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Dunque, le banche, appena entrano in possesso del credito, possono cederlo direttamente ai loro correntisti diversi dai consumatori finali ( imprenditori o professionisti).

I correntisti non hanno possibilità di ulteriore cessione.

Cessione del credito. Che responsabilità ha il correntista che acquista dalla propria banca?

In base a quanto detto finora, l’impresa o il professionista può acquistare i crediti edilizi dalla propria banca. C’è pure una certa convenienza. Anche i contribuenti in regime forfettario possono acquistare i crediti per pagare imposte e contributi.

Detto ciò, qual è la responsabilità in capo ai cessionari sull’eventuale irregolarità del credito acquistato? Laddove il credito si rilevi inesistente o non spettante, paga anche chi in buona fede lo ha acquistato dalla propria banca?

Ebbene, come da circolare n°33/2022, viene messo nero su bianco che:

il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Dunque, nel rispetto di tali condizioni, il correntista non è responsabile di un’eventuale irregolarità riconducibile al credito acquistato.

Riassumendo…

  • La banca può cedere i crediti edilizi che ha nel proprio portafoglio ai correntisti non consumatori finali;
  • l’acquisto del credito, nella totalità dei casi, avviene ad un prezzo più basso rispetto al valore nominale del credito edilizio;
  • il correntista che rileva il credito ha una responsabilità limitata per un’eventuale illegittimità del bonus oggetto di cessione.