Il 30 novembre 2023 segna la scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022). La data coincide anche con l’ultimo giorno entro cui fare la remissione in bonis per l’omessa comunicazione dell’opzione di cessione credito e sconto in fattura fatta nei bonus edilizi.

L’istituto permette di regolarizzare la posizione per coloro che non hanno inviato la citata comunicazione entro il termine ordinariamente previsto.

La comunicazione era per il 31 marzo

Era il 31 marzo 2023, il giorno ultimo entro cui inviare, all’Agenzia Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione credito e sconto in fattura per i bonus edilizi con riferimento:

  • alle spese sostenute nel 2022;
  • ovvero per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

La mancata comunicazione comporta come conseguenza, il non perfezionamento dell’operazione di cessione o sconto.

Per chi ha omesso l’adempimento, tuttavia, nulla è perduto. È possibile ovviare con la remissione in bonis.

Remissione in bonis cessione del credito, c’è la sanzione di 250 euro

Fare la remissione in bonis della comunicazione di cessione credito o sconto, significa inviare la comunicazione entro la scadenza della prima dichiarazione redditi utile successiva. Quindi, entro il 30 novembre 2023.

È altresì necessario versare una sanzione di 250 euro (codice tributo 8114). Nei chiarimenti sulla remissione in bonis cessione del credito (Circolare n. 23/7/2023), l’Agenzia Entrate ha chiarito che tale sanzione deve essere anch’essa versata entro il 30 novembre 2023. Inoltre, la sanzione è per ciascuna comunicazione da regolarizzare.

I requisiti per fare la remissione in bonis cessione del credito

Per il perfezionamento della messa in regola è altresì necessario che siano rispettate tutte le altre seguenti condizioni:

  • il contribuente deve avere tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito;
  • il contribuente deve aver avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione;
  • non devono essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.

Con riferimento al secondo requisito (comportamento coerente), ne può essere dimostrazione, ad esempio, l’esistenza di un accordo scritto (e firmato) di cessione credito con data antecedente la scadenza ordinaria della comunicazione, ossia prima del 31 marzo 2023.

Non serve, tuttavia, alcuna esistenza di accordo laddove, con riferimento alle spese del 2022, il cessionario è una banca o altro soggetto qualificato.

Riassumendo…

  • chi entro il 31 marzo 2023 non ha inviato la comunicazione di cessione credito o sconto, può rimediare con la remissione in bonis
  • quindi, inviare la comunicazione entro il 30 novembre 2023 e versare, entro la stessa data, la sanzione di 250 euro per ogni comunicazione omessa (codice tributo 8114)
  • per applicare la remissione è altresì necessario che siano rispettate queste altre tre condizioni:
    • avere tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito.
    • aver avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione
    • non devono essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.