La cessione parziale del bonus alberghi 80% non è ammessa per legge. E’ questa la conclusione a cui arriva l’Agenzia delle entrate, sollecitata dal MEF, in risposta ad un’interrogazione parlamentare. La n° 5-01429.

A oggi, dopo le modifiche normative che hanno limitato l’autonomia degli operatori alberghieri nella scelta per la cessione del credito, non risulta ancora emanato il provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate. Non è stato neanche attivato il canale telematico per la cessione.

Inoltre, sul portale del Ministero del turismo e di Invitalia viene solo confermata la possibilità di cedere il credito.

Esclusivamente a banche e a intermediari finanziari escludendo la prima cessione a favore di qualsiasi soggetto privato.

Il bonus 80% per gli alberghi

Quando si parla di bonus alberghi, si fa riferimento al mix di agevolazioni previste all’art.1 del DL 152/2021, c.d. decreto PNRR.

Gli incentivi per “interventi di ristrutturazione” sono riconosciuti alle imprese turistiche così intese: imprese alberghiere, strutture che svolgono attivita’ agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, strutture ricettive all’aria aperta,  nonche’ imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

In particolare, è riconosciuto alle imprese turistiche:

  • un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi agevolati, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021;
  • un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi agevolati realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro;
  • finanziamenti a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il finanziamento agevolato copre solo le spese non agevolate né con il credito d’imposta né con il contributo a fondo perduto.

Il bonus 80% per gli alberghi. I lavori agevolati

Gli interventi ammessi al bonus alberghi con cessione parziale bonus 80%, sono ad esempio:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture, indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (decreto requisiti);
    riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • ecc.

Cessione del credito parziale vietata per il bonus 80% alberghi

Nel corso di un’interrogazione parlamentare, la n° 5-01429 è stato chiesto al MEF se rispetto al bonus in parola sia ammessa la cessione parziale del credito.

A tal proposito, il DL 4/2022 (articolo 28, comma 3-ter, lettera a), nn. 1 e 2), al fine di limitare le frodi nel settore,  ha modificato il comma 8 dell’articolo 1 del decreto n. 152 del 2021 prevedendo:

  • la cedibilità del credito,
  • solo per intero;
  • senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

E’ comunque salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche e agli altri intermediari finanziari.

Da qui, nel corso dell’interrogazione parlamentare, è stato evidenziato che l’attuale decreto attuativo con il quale sono state definite anche le regole di cessione, non è in linea con la suddetta modifica normativa apportata dal DL 4/2022.

A ogni modo, è da ritenersi non ammissibile la cessione parziale del bonus 80%.

Il nuovo provvedimento attuativo che sarà pubblicato a breve confermerà il divieto previsto per legge.

Inoltre, la possibilità di cedere il credito d’imposta presuppone che i dati analitici dei beneficiari e dei relativi importi siano trasmessi dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate.

Nel complesso, la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate, esclusivamente:  per l’intero importo e in unica soluzione; pertanto, l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota.

Riassumendo…

  • Nel corso di un’interrogazione parlamentare è stato chiesto al MEF se per il bonus alberghi è ammessa la cessione parziale del credito;
  • la cessione parziale non è possibile;
  • la legge ammette la cedibilità del credito, solo per intero; senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.