Il mese di novembre sarà cruciale per la cessione del credito. Ciò vale non solo per chi alla data del 31 marzo aveva già un accordo di cessione ma non ha inviato la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate o ha commesso errori nella comunicazione ma anche per chi a oggi non ha trovato nessuno interessato a rilevare il proprio credito.

Partiamo dal presupposto che per rimandare la comunicazione di cessione del credito a novembre, è richiesto comunque che entro il 31 marzo il contribuente abbia già un accordo di cessione.

Tuttavia, grazie al DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, tale presupposto è stato temporaneamente eliminato.

La cessione del credito

L’art.121 del DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio,  prevede quasi per tutti i lavori di ristrutturazione, la possibilità di cedere il credito od ottenere lo sconto in fattura.

Quando parliamo di lavori di ristrutturazione, lo facciamo nell’accezione più ampia possibile, dunque riferita ai seguenti bonus:

  • superbonus,
  • bonus ristrutturazione edilizia,
  • bonus facciate,
  • riqualificazione energetica,
  • riduzione del rischio sismico;
  • ecc.

La scadenza ordinaria per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle entrate coincide con la data del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Dunque tale scadenza, poi prorogata solo per quest’anno al 31 marzo dal DL 198/2022, decreto Milleproroghe, riguardava:

  1. le spese 2022;
  2. le rate residue di detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 rispetto alle quali il contribuente intende optare per la cessione del credito.

Dunque, nel secondo caso, siamo nella situazione in cui, il contribuente ha indicato la 1° rata di detrazione in dichiarazione dei redditi (2° rata per le spese 2020) e ora intende cedere tutte le rate residue. La cessione delle rate residue non può essere mai parziale.

La cessione del credito. Novembre è il mese della verità

In premessa abbiamo detto che novembre è il mese della verità per la cessione del credito.

Il 30 novembre 2023 coincide con la data entro la quale:

  • il contribuente, con un accordo di cessione del credito in tasca alla data del 31 marzo 2023,  può rimediare ad un’omessa o errata comunicazione della cessione del credito o sconto in fattura;
  • il contribuente che alla data del 31 marzo non aveva ancora un accordo di cessione, entro fine novembre può trovarne uno e comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.

Entrambe le possibilità sono da ricondurre alla c.d remissione in bonis esercitabile entro il 30 novembre.

Nella circolare n°33/2022, l’Agenzia delle entrate ha aperto a tale possibilità, purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione. In particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la sanzione di 250 euro.

Rispetto alle regole ordinarie appena elencate, il contribuente, per le spese 2022, potrà ricorrere alla remissione in bonis anche con un accoro di cessione stipulato a ridosso della scadenza del 30 novembre.

Tale possibilità, prevista dal DL 11/2023, c.d. decreto superbonus,  riguarda esclusivamente le cessioni verso: banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi. Sono escluse le cessioni in favore di privati e quelle fatte dalle imprese che hanno accordato lo sconto in fattura al contribuente.

Si tratta di una chance molto importante considerando anche che la cessione del credito è appena ripartita.

Riassumendo…

  • Entro il 30 novembre è possibile regolarizzare l’omessa o errata comunicazione di cessione del credito (o sconto in fattura);
  • tale possibilità riguarda anche chi alla data del 31 marzo 2023 non aveva ancora un accordo di cessione;
  • rispetto alla data del 30 novembre 2023, la remissione in bonis è ammessa sia per le spese 2022 sia per le rate residue di detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
  • per sanare la propria posizione è necessario pagare una sanzione di 250 euro.