Dolo, colpa grave o colpa lieve.

In base ai rilievi imputabili al cessionario o all’impresa, questi possono ritenersi responsabili al pari del soggetto che gli ha ceduto il credito dell’eventuale irregolarità dello stesso. Con conseguente obbligo di restituzione dell’agevolazione, aumentata della sanzione e degli interessi.

Tuttavia, vi sono dei documenti della cessione del credito il cui possesso permette ai cessionari di escludere un concorso nella violazione.

Prima di entrare nello specifico della documentazione richiesta al cessionario per evitare la responsabilità in solido con il titolare del credito irregolare, cerchiamo di capire quando c’è dolo o colpa grave.

Documenti cessione del credito. Il dolo e la colpa grave

I concetti di dolo e colpa grave sono stati meglio chiariti rispetto alle cessione del credito superbonus e altri bonus edilizi, nella circolare n°33/2022.

In tale sede è stato messo in evidenza che c’è dolo o colpa grave rispettivamente nelle seguenti situazioni:

  • il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta.

Si ravvisa la colpa grave anche in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevoli.

A ogni modo, non c’è dolo o colpa grave laddove i fornitori e i cessionari abbiano acquisito: il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte dalla legge (vedi DL 50/2022, art.14, c.1bis.1).

Cessione del credito, se mancano dei documenti su chi ricade la prova?

Con il DL 11/2023, c.d. decreto cessioni, sono state individuate delle ipotesi ulteriori al verificarsi delle quali non scatta il dolo o lo colpa grave (e di conseguenza  la responsabilità in solido) per il fornitore o per il cessionario.

Non c’è dolo o colpa grave laddove il fornitore o il cessionario dimostrino congiuntamente:

  • di aver acquisito il credito d’imposta;
  • di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

A tal fine, il cessionario deve essere in possesso della seguente documentazione per limitare la propria responsabilità nella cessione:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

Ulteriore documentazione

Ai fini della limitazione di responsabilità sono richieste anche:

  • la visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • le fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • le asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso d’interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso d’interventi di efficienza energetica, diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
  • ecc.

Riassumendo…

  • In alcuni casi, fornitori e cessionari possono limitare la propria responsabilità laddove il credito oggetto di sconto o cessione si rilevi fittizio;
  • non c”è dolo o colpa grave laddove i fornitori e i cessionari abbiano acquisito documenti della cessione: il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte dalla legge;
  • non c”è dolo o colpa grave anche laddove i cessionari siano in possesso della documentazione elencata dal decreto cessioni.