Il Decreto Sostegni-ter (convertito in Legge n. 25/2022) ha introdotto alcune novità importanti sul Superbonus 110 e, in particolare, sul meccanismo della cessione del credito.

Ci soffermiamo in questo articolo sul divieto di frammentazione che sarà operativo dal mese di maggio 2022. Ecco in che cosa consiste.

Cessione del credito, no alla frammentazione: o tutto (il credito) o niente

L’art. 28, comma 1-bis, lettera a)3 ha previsto all’art. 121 del Decreto Rilancio il nuovo comma 1-quater che in sostanza contiene due disposizioni:

  • l’attribuzione di un codice univoco al credito fiscale che contribuente e fornitore dei beni e servizi dovranno inserire sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate di comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative;
  • il divieto di cessione del credito parziale tramite le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

L’entrata in vigore del divieto di cessione del credito frammentata è stata fissata a maggio 2022 per concedere all’Agenzia delle Entrate il tempo di emanare un nuovo provvedimento attuativo e di aggiornare la Piattaforma di comunicazione delle opzioni alternative.

Il nuovo limite interessa in primis il bonus 110 (perché è per questo che prevale il timore di dover pagare i lavori se la cessione viene rifiutata), ma non solo. Attenzione quindi anche se state facendo lavori e pratiche per altri bonus casa.

Di seguito l’elenco completo dei bonus fiscali che rientrano in questa misura:

  • superbonus 110% (interventi trainanti e trainati);
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata;
  • installazione di pannelli fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.