In Redazione di Investire Oggi, continuano ad arrivare diversi quesiti sulla cessione del credito. Ciò dopo che alcune banche hanno ripreso ad accettare nuove pratiche di cessione.

Lo scorso anno ho effettuato dei lavori 110 su un immobile di mia proprietà; su suggerimento del geometra e dell’impresa che ha eseguito i lavori ho scelto di frazionare l’immobile in due singole unità, così da prendere un doppio limite di spesa. Considerato quanto detto, c’è il rischio che l’Agenzia delle entrate mi possa contestare il frazionamento posto che lo stesso è stato effettuato solo ai fini del superbonus ossia per aver un plafond di spesa maggiore; la pratica per il frazionamento è stata seguita nel rispetto di tutte le “norme urbanistiche”.

In sostanza, si può parlare di abuso del diritto nel mio caso? 

La cessione del credito e lo sconto in fattura per i vecchi lavori

Prima di rispondere al quesito appena esposto, è utile richiamare i casi in cui per i vecchi lavori è ancora ammessa la cessione del credito.

In particolare, dopo l’intervento del DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, cessione del credito e sconto in fattura sono ammessi solo se:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata anche la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Le regole per l’edilizia libera

Ai fini della cessione del credito, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, edilizia libera, è richiesto l’inizio dei lavori prima del 17 febbraio (serve una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR n.445 del 2000 in cui sia sui sia indicata la data di inizio dei lavori.

Tuttavia, per l’edilizia libera, laddove alla data del 16 febbraio i lavori non risultavano ancora iniziati, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, è sufficiente un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (basta anche un preventivo dei lavori).

Se alla data del 17 febbraio non risultano versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore. O della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori

Ciò deve avvenire mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Cessione del credito con frazionamento. Bonifico totale o parziale

Venendo al quesito esposto in premessa, torna utile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate, riportato nella circolare n° 23/2022.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:

In assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa. Ad esempio, l’unico proprietario di un edificio può, prima dell’inizio dei lavori, frazionarlo in più unità immobiliari distintamente accatastate al fine di beneficiare di un limite di spesa più elevato. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.

Dunque, se il frazionamento è avvenuto nel rispetto di tutti i requisiti e presupposti urbanistici, il contribuente non avrà di che preoccuparsi.

Infine, è utile ricordare che a breve sarà attivata la piattaforma Enel X per la cessione del credito.

Riassumendo.

  • La cessione del credito è ammessa anche per i vecchi lavori;
  • è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa;
  • il frazionamento permette di prendere limiti di spesa più alti come se si trattasse di un edificio condominiale;
  • ciò vale anche ai fini della cessione del credito;
  • la cessione del credito ossia l’agevolazione è legittima se il frazionamento è avvenuto nel rispetto di tutti i presupposti urbanistici.