Il testo della Legge di conversione del DL 11/2023 ha ottenuto ieri la fiducia della Camera, diverse le novità che sono state approvate in materia di cessione del credito dei bonus edilizi. Molto importante la norma che consente ai contribuenti di inviare la comunicazione circa l’esercizio delle opzioni di cessione del credito dopo il 31 marzo, anche laddove a tale data il contribuente non abbia in mano un accordo di cessione.

Fino a oggi, l’Agenzia delle entrate ammetteva la possibilità di inviare la comunicazione dopo il 16 marzo (quest’anno la scadenza è stata fissata in proroga al 31 marzo).

Ciò è possibile grazie alla c.d remissione in bonis ma solo a condizione che a tale ultima data, il contribuente avesse già un accordo di cessione.

Ora, grazie al DL 11/2023, rispetto alle spese sostenute nel 2022, tale ultima condizione viene meno.

Detto ciò, è lecito chiedersi se la novità riguardo solo le spese 2022 o anche la cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite.

Ma procediamo con ordine partendo proprio dal testo della nuova norma.

Cessione del credito al 30 novembre. Anche senza accordo di cessione a fine marzo

L’emendamento approvato in fase di conversione in legge del dL 11/2023 prevede quanto segue:

La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

85, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Dunque, in parole semplici, Tizio nel 2022 ha ristrutturato la propria casa con uno dei bonus edilizi previsti per legge e ha pagato di tasca propria le spese; ora vorrebbe cedere il credito (almeno spera). Ma non ha ancora un accordo di cessione con nessuno.

La soluzione per lui sarebbe quella di inserire la prima rata di detrazione in dichiarazione dei redditi. E poi provare a cedere le rate residue entro il 16 marzo 2024. Infatti, senza un accordo di cessione al 31 marzo 2023, non può rimandare la comunicazione dal 31 marzo al 30 novembre grazie alla remissione in bonis (vedi circolare, Agenzia delle entrate, n°33/2022).

La nuova norma interviene proprio per salvaguardare questi contribuenti. Dunque, chi non ha un accordo di cessione precedente alla data del 31 marzo 2023, una volta concluso l’accordo in data successiva, potrà inviare la comunicazione dell’opzione di cessione al Fisco entro il 30 novembre 2023. Ciò sarà possibile grazie alla c.d. remissione in bonis. A tal fine il contribuente dovrà versare anche una sanzione di di 250 euro.

Cessione del credito al 30 novembre. Anche per le rate residue?

In base a quanto detto finora, è lecito chiedersi se la novità in esame riguardi solo le spese 2022 o anche quelle 2020 e 2021. E, dunque, anche le rate residue di detrazione. Residue perché la prima o le prime due rate sono già inserite in dichiarazione dei redditi.

Ebbene, la risposta è contenuta nel dossier che accompagna il DL 11/2023 con la novità in esame:

L’articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n.

198 del 2022, per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

In sostanza anche chi vorrà cedere le rate residue avrà più tempo per farlo. Attenzione però, la novità è applicabile solo riguarda alle cessioni del credito verso: banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi. Sono escluse le cessioni in favore di privati e quelle fatte dalle imprese che hanno accordato lo sconto in fattura al contribuente.