In redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sulle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito 2023.

“Buongiorno, a breve invierò all’Agenzia delle entrate per il tramite del mio consulente di fiducia la comunicazione di cessione del credito per delle spese 2022 superbonus 110. Detto ciò, la banca mi accorda solo una parte della cessione, riferita ai lavori trainanti, non quella per i lavori trainati. Per quest’ultimi lavori posso optare per la detrazione della spesa in dichiarazione dei redditi.

In sostanza vorrei sapere se posso combinare cessione del credito e detrazione.” 

La cessione del credito entro il 30 novembre

Entro il 30 novembre è ancora possibile rimediare alla mancata comunicazione al Fisco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2022 (o per le rate residue 2020 e 2021).

In particolare, grazie alla c.d. remissione in bonis, chi non ha inviato la comunicazione entro lo scorso 31 marzo, potrà effettuare l’adempimento se:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione. In particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la sanzione di 200 euro.

Per il versamento della sanzione non è ammessa la compensazione.

A ogni modo,  per ricorrere alla remissione in bonis, era necessario che il contribuente, alla data del 31 marzo, avesse già in essere un accordo di cessione con la banca, con altro intermediario o anche con privati (1° cessione).

Tuttavia, grazie al DL 11/2023, è stata prevista una deroga a tale indicazione.

Rispetto alle regole ordinarie appena elencate, il contribuente, per le spese 2022 ( e rate residue 2020 e 2021),  potrà ricorrere alla remissione in bonis anche con un accoro di cessione stipulato entro il 30 novembre. Comunque prima della comunicazione di cessione.

Tale possibilità, prevista dal DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, riguarda esclusivamente le cessioni verso: banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi. Sono escluse le cessioni in favore di privati e quelle fatte dalle imprese che hanno accordato lo sconto in fattura al contribuente.

Sconto in fattura e cessione del credito 2023. Possibile il mix con la detrazione?

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito esposto in premessa.

La questione verte sulla possibilità di usufruire della cessione del credito per una parte dei lavori e per la detrazione rispetto alla restante parte.

Ebbene, a tal proposito ci viene in aiuto la circolare n° 23/e 2022, documento di prassi nel quale l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come:

qualora, inoltre, sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili (ad esempio, un intervento “trainante” di isolamento termico delle superfici disperdenti nonché interventi “trainati” quali l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici), è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri.

In tale caso, la verifica del SAL superbonus sarà effettuata separatamente per ciascun intervento.

In base a quanto detto finora, sembrerebbe possibile mixare cessione del credito e detrazione. A ogni modo, la comunicazione al Fisco di cui alla cessione del credito, deve essere riferita a uno specifico SAL (anche parziale)  il cui credito deve essere accettato per intero dal cessionario.

Riassumendo…

  • Per le spese 2022 e le rate residue 2020 e 2021, è possibile comunicare la cessione del credito al Fisco entro il 30 novembre;
  • il contribuente potrà ricorrere alla remissione in bonis anche con un accoro di cessione stipulato entro il 30 novembre;
  • dopo il 30 novembre la remissione in bonis non è più ammessa.