Abbiamo già visto che il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, dopo la sua conversione in legge consentirà più cessioni del credito 2023. Infatti, il numero di cessioni ammesse tra soggetti qualificati è aumentato da 2 a 3. In pratica, una volta perfezionatasi la prima cessione, il credito potrà essere ulteriormente oggetto di 3 cessioni da effettuare però nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. La banca una volta entrata in possesso del credito potrà cederlo in favore di imprese e professionisti correntisti; Nel complesso le cessioni totali ammesse saranno pari a 5 (1+4).

Tale novità avrà una portata piuttosto ampia. Infatti, riguarderà anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Da qui a una settimana, la legge di conversione dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta Uffiiciale.

Detto ciò, accanto a questa importante novità se ne registra un’altra che sicuramente sarà ben accolta soprattuto dalle imprese che non riescono a monetizzare i crediti edilizi che hanno nel portafoglio. Infatti, l’impresa che applica al cliente lo sconto in fattura, in cambio ottiene un credito d’imposta pari alla detrazione che sarebbe spettata al contribuente, credito che l’impresa deve cedere per ottenere soldi in cambio.

Il problema degli ultimi mesi è che le banche non stanno accettando più nuove pratiche di cessione; su tale chiusura hanno inciso soprattuto le recenti sentenze della Cassazione.

In considerazione di ciò, nel decreto Aiuti-quater, è stata introdotta una misura che mira a dare liquidità quindi soldi alle imprese che lavorano con il superbonus 110.

Cessione del credito con finanziamento. L’ultima novità del DL Aiuti-quater

Il decreto Aiuti-quater prevede inoltre l’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus.

In particolare, la norma prevede che la SACE può concedere le garanzie introdotte dall’articolo 15 del decreto legge n.50 del 2022 alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita delle imprese con sede in Italia (Fonte dossier ufficiale decreto Aiuti-quater).

Considerato il richiamo all’art.15, le garanzie dovrebbero operare su finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi.

La garanzia copre l’importo del finanziamento entro limiti – 70, 80 o 90 per cento – inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti:

  • 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80 per cento per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

A breve potrebbero arrivare più informazioni in proposito.

Chi potrà sfruttare i finanziamenti?

Le garanzie potranno essere rilasciate da SACE rispetto ai finanziamenti erogati dalle banche alle imprese:

  • con  codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che
  • realizzano interventi rientranti nella disciplina superbonus, ex art.119 del DL 34/2020.

La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.