Anche dopo lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura sancito con il decreto-legge n. 11 del 2023 (c.d. decreto cessioni) nei bonus edilizi, continua ad esistere la distinzione in ambito superbonus tra lavori trainanti e lavori trainati.

Una distinzione che, tuttavia, non serve fare nelle ipotesi di deroghe previste dal medesimo decreto cessioni appena menzionato.

Si tratta di casi in cui, l’opzione di cessione e sconto è ancora possibile.

Cessione del credito nel 110, la deroga allo stop

Volendoci soffermare solo sul superbonus 110% o 90%, il decreto-legge n.

11 del 2023 dice che dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fare l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito. Quindi, l’unica strada resta quella della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

Tuttavia, il medesimo provvedimento dice che le due opzioni sono ancora ammesse a condizione che alla data del 16 febbraio risulti:

  • presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
  • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi di lavori fatti su edifici condomìniali
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Trovi qui una tabella riepilogo di tutti i bonus edilizi ancora ammessi alla cessione credito e sconto fattura.

Superbonus con cessione credito, bastano i requisiti per i lavori trainanti

Nella Circolare n. 27/E del 2023, l’Agenzia Entrate ha chiarito che i suddetti requisiti devono essere soddisfatti in merito ai lavori trainanti e ciò permetterà di avere la possibilità di fare la cessione e lo sconto anche per quelli trainati.

Ricordiamo che nel superbonus sono definiti “trainanti” quei lavori che sono ammessi al beneficio fiscale a prescindere dalla realizzazione di altri lavori. Sono considerati trainanti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Sono, invece, “trainati” quei lavori che sono ammessi al superbonus solo se realizzati congiuntamente ad uno o più dei suddetti interventi trainanti.

Il legislatore dice che nel superbonus sono trainati:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Riassumendo…

  • nel superbonus, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora ammesse a condizione che alla data del 16 febbraio risulti:
    • presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
    • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi di lavori fatti su edifici condomìniali
    • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici
  • è sufficiente che tali condizioni siano rispettate per i lavori trainanti e si potrà fare cessione e sconto anche per i trainati.