Dopo il via libera del Senato, il decreto Milleproroghe (decreto-legge 198 del 2022) possiamo dire che è legge. Serve solo l’approvazione della Camera (si tratta di una pura formalità). Trova spazio, dunque, l’ufficialità di alcune misure tra cui la proroga di circa 15 giorni per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito nell’ambito dei bonus casa.

Anche se il governo, nel Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2023, ha deciso lo stop definitivo allo sconto e cessione, l’adempimento in commento resta ancora da fare almeno per le spese del passato.

In attesa di conoscere il testo ufficiale del decreto che probabilmente darà la mazzata finale ad imprese e committenti, ricordiamo che, secondo la normativa vigente, nel comparto dei bonus edilizi (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, superbonus, ecc.), in luogo della detrazione fiscale, il committente può optare per:

  • sconto in fattura accordato dall’impresa che esegue i lavori. A fronte di ciò quest’ultima matura un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
  • oppure cessione del credito a terzi soggetti (inclusa l’impresa stessa che fa i lavori). Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

La scelta di optare per l’uno o per l’atro deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. L’opzione per la cessione del credito può interessare anche le rate residue di detrazione.

Comunicazione cessione del credito spese 2022, la proroga

Il termine ordinario previsto dalla legge per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito è fissato al 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto allo sgravio fiscale.

Se la cessione del credito riguarda le rate di detrazione successive, la comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Dunque, entro il 16 marzo 2023 andrebbe inviata la comunicazione di opzione con riferimento:

  • alle spese sostenute nel 2022
  • nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021.

Il condizionale è dovuto al fatto che il decreto Milleproroghe, come convertito in legge, proroga la scadenza al 31 marzo 2023.

Anche lo scorso anno ci fu la proroga. Infatti, la comunicazione, invece, che entro il 16 marzo 2022 poteva farsi entro il 29 aprile 2022. Ovviamente in tal caso, la comunicazione era riferita alle spese sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Nel caso in cui si dovesse saltare la scadenza del 31 marzo 2023 c’è la possibilità di fare la remissione in bonis. Questo significa inviare la comunicazione entro il 30 novembre 2023 pagando una sanzione di 250 euro (codice tributo 8114) – Circolare n. 33/E del 2022.