Il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 se da un lato ha sancito lo stop alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura nel campo dei bonus casa, dall’altro ha introdotto anche delle misure finalizzare a sbloccare il mercato dei crediti che sono già stati oggetto di cessione. Allo stesso tempo ha anche stabilito delle deroghe allo stop. In altre parole sono individuate delle casistiche in cui sconto e cessione sono ancora ammessi.

Previste anche delle novità in tema di responsabilità tra committente, impresa e cessionari nel caso di violazioni commesse.

Una novità che può portare al blocco della cessione del credito fino a quando non siano firmati una serie di documenti da consegnare al cessionario. Ossia a chi acquisisce il credito derivante dall’operazione di cessione.

La responsabilità in solido

La prima cosa da ricordare è cosa prevedere il legislatore ai fini della responsabilità tra le parti coinvolte nello sconto o cessione. La norma è contenuta all’art.121, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Qui è sancito che, in caso di violazioni, il recupero dell’importo dell’agevolazione fiscale indebitamente fruita è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario (committente). Pertanto, il primo a rispondere è chi ha commissionato i lavori ed è beneficiario del bonus.

L’art. 121 dice, tuttavia, anche che laddove c’è il concorso nella violazione con dolo o colpa grave scatta anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

In altre parole, se si accerta che l’impresa che ha applicato lo sconto o il cessionario che ha acquisito il credito hanno contribuito con dolo o colpa alla violazione, scatta la responsabilità (in solido con il committente) anche in capo a loro. Quindi, l’Agenzia Entrate può recuperare l’importo anche rivolgendosi al fornitore o al cessionario.

I documenti che servono per sbloccare la cessione del credito

La citata responsabilità in solido ha avuto come conseguenza che molte imprese e molti cessionari, per timore di cadere in violazione per causa del committente o altre parti coinvolte, hanno deciso di non accettare più pratiche o di bloccare pratiche di cessione già in essere.

Ecco, quindi, che al fine di sbloccare questa situazione è intervenuto il decreto n. 11 del 16 febbraio 2022, il quale ha stabilito che è possibile escludere la responsabilità in solido dimostrando di aver acquisito il credito di imposta e di essere siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.

L’elenco

In dettaglio, il cessionario (ad esempio la banca) può scrollarsi da dosso la responsabilità solidale chiedendo al committente, o chi altro ha ceduto il credito, di fornire la seguente documentazione e firmarla laddove necessario:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi (CILAS, CILA, ecc.)
  • oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui si evinca la data inizio lavori
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL
  • oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza
  • visura catastale precedente l’avvio dei lavori o storica, riguardante l’immobile oggetto dei lavori
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime
  • asseverazioni con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati (commercialista, consulente del lavoro, ecc.)
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente
  • nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione che attesti la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e l’efficacia degli interventi realizzati
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini
  • nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli del superbonus, la documentazione che attesti l’osservanza dei requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus ordinario)
  • attestazione rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio che attesti l’osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni.

Riassumendo…

  • in caso di violazioni riscontrate nella cessione del credito e sconto in fattura, il fisco recupera le somme dal committente
  • se c’è dolo o colpa grave del cessionario scatta la responsabilità solidale tra le parti coinvolte
  • il cessionario può eliminare la responsabilità solidale chiedendo al cedente di fornire una serie di documenti.