Continua, in Commissione bilancio alla Camera, il voto degli emendamenti al decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023. Ossia, il decreto con cui il governo ha messo lo stop alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito nel campo dei bonus edilizi.

Al voto ci va anche la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 per il superbonus 110% per quei lavori fatti sulle villette unifamiliari.

Volendo andare con ordine, ricordiamo che il menzionato decreto-legge n. 11 del 2023, ha sancito che, dal 17 febbraio 2023, non si possono più fare lo sconto in fattura e la cessione del credito, tranne che in alcuni casi.

In dettaglio, le due opzioni sono ancora ammesse a fronte di quei lavori il cui titolo abilitativo risulta presentato entro il 16 febbraio 2023. Per i lavori in edilizia libera è sufficiente che i lavori risultino iniziati entro il 16 febbraio 2023. Infine, se trattasi di lavori su parti comuni del condominio, per mantenere la possibilità dello sconto o cessione è anche indispensabile che la delibera di approvazione degli interventi risulti avere data prima del 17 febbraio 2023.

Cessione del credito, per l’edilizia libera si dimostra la data inizio lavori

La prima novità che starebbe per arrivare con gli emendamenti al decreto in esame riguarda gli interventi in edilizia libera. Il decreto, infatti, dice solo che lo sconto o la cessione del credito sono ancora ammessi se i lavori risultano iniziati entro il 16 febbraio 2023.

Lo stesso decreto però non dice come dimostrare la data inizio lavori. Fare una semplice autocertificazione rischierebbe di creare nuovi comportamenti poco corretti. Ognuno andrebbe ad autocertificare una data lavori prima del 17 febbraio.

Ecco, dunque, che un emendamento prevede che per attestare la data di inizio lavori sarà necessario dimostrate il versamento di un acconto con bonifico parlante avente data prima del 17 febbraio. In alternativa saranno necessarie due autocertificazioni, di cui una dell’impresa e l’altra del committente, che attestano l’esistenza di un contratto stipulato prima di quella data.

La proroga del superbonus 110% per villette unifamiliari

Uno degli emendamenti interviene anche sul superbonus 110% villette unifamiliari. Quindi, non solo sulla cessione del credito.

Ricordiamo che il 110 villette unifamiliari spetta per spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Inizialmente fu previsto che spettasse anche sulle spese fatte entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultassero eseguiti lavori per almeno il 30% degli interventi complessivi (c.d. SAL 30%).

Successivamente la data del 31 dicembre 2023 fu prorogata al 31 marzo 2023, lasciando inalterata quella del 30 settembre 2022 per la condizione del SAL 30%.

Ora in fase di conversione in legge del decreto n. 11 del 2023, arriverà una nuova proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023.

Dunque, se tutto sarà confermato, la situazione aggiornata sarà che il 110 villette unifamiliari spetta per spese fatte entro il 30 giugno 2022 ovvero per spese fatte entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risulti un SAL di almeno il 30% degli interventi complessivi.