Anche quest’anno sul calendario scadenze fiscali 2023 c’è da segnare l’appuntamento con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito esercitata nell’ambito dei bonus casa.

Ricordiamo, infatti, che nei bonus edilizi (bonus ristrutturazione, bonus facciate, superbonus, ecc.), in luogo della detrazione fiscale, il committente può optare per:

  • sconto in fattura accordato dall’impresa che esegue i lavori. A fronte di ciò quest’ultima matura un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
  • oppure cessione del credito a terzi soggetti (inclusa l’impresa stessa che fa i lavori). Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

La proroga 2023 per la comunicazione di sconto o cessione del credito

L’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito deve essere comunicata dal committente stesso all’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento della comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto allo sgravio fiscale.

Se la cessione del credito riguarda le rate di detrazione successive, la comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Dunque, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione andrebbe fatta entro il 16 marzo 2023. Tuttavia, con il decreto Milleproroghe (in fase di conversione in legge) è in arrivo la proroga al 31 marzo 2023.

Il rimedio per chi salta la scadenza

Ad ogni modo, per chi dovesse saltare la scadenza ordinaria nulla è perduto. Ci sarà una seconda opportunità.

Ciò grazie all’applicazione della c.d. remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.

16 del 2012.

In sostanza, il committente, se dovesse saltare la scadenza ordinaria (del 31 marzo 2023), potrà mettersi in regola:

  • inviando la comunicazione di sconto o cessione del credito entro la scadenza della prima dichiarazione redditi utile che si presenta dopo il termine entro cui andava inviata la comunicazione omessa, quindi entro il 30 novembre 2023 (scadenza del Modello Redditi 2023)
  • versare una sanzione di 250 euro (codice tributo 8114).

Inoltre è necessario che siano rispettate anche le seguenti ulteriori condizioni:

  • si abbiano tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito
  • il committente abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ad esempio c’è l’accordo scritto di cessione credito con data antecedente il 31 marzo 2023, ossia la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione).

Non devono, inoltre, essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.

La possibilità di applicare la remissione in bonis alla comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito è stata espressamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E del 2022.