Con il provvedimento del 1° luglio scorso, l’Agenzia delle entrate ha fissato le modalità e i termini per la cessione del credito d’imposta locazioni.

La cessione non preclude eventuali controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate sulla legittima spettanza del credito ceduto da parte dei soggetti beneficiari. Coloro che accettano il credito ceduto, rispondono solo per l’eventuale utilizzo del stesso in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Ecco in chiaro quali sono le sanzioni che potrebbero essere applicate in caso di cessione di un credito illegittimo.

Il credito d’imposta locazioni 

Considerata l’emergenza da covid-19, il legislatore dapprima con il decreto Cura Italia e poi con il decreto Rilancio, ha previsto due crediti d’imposta per ristorare i contribuenti dal costo sostenuto per le locazioni di immobili destinati all’attività svolta. Il riferimento è  al periodo di lock-down in cui diverse attività sono state sospese o operative in via ridotta.

In particolare, si tratta dei crediti d’imposta:

  • botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del D.l. 18/2020(Cura Italia);
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda,di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio).

Il prima credito d’imposta opera al 60% solo sul canone di locazione pagato per il mese di marzo per gli immobili di categoria cataste c/1. Al contrario quello introdotto dal decreto Rilancio, riguarda i mesi di marzo, aprile e maggio e ha un ambito soggettivo e oggettivo  più  ampio. Difatti, non opera solo per negozi e botteghe ma per tutti gli immobili  a uso non abitativo destinati allo svolgimento:  dell’attivita’ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico nonché delll’esercizio abituale e professionale dell’attivita’ di lavoro autonomo. Indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile. Rileva la sua effettiva destinazione. Il credito d’imposta spettante è pari al 60% per i contratti di locazione ordinaria; al 30% per l’affitto di azienda e per i contratti a prestazione complesse comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Diverse novità sono state introdotte in fase di conversione in legge del D.L. Rilancio.

A chi spetta il credito d’imposta previsto dal D.L. rilancio?

Spetta a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Con diminuzione del fatturato di almeno il 50%. Difatti, la diminuzione va verificata confrontando i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 con gli stessi mesi del 2019. L’agevolazione spetterà per i soli mesi per i quali è stato verifica il calo di fatturato.

Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Dopo la conversione in legge del D.l. Rilancio, il credito d’imposta sarà riconosciuto  anche alle imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro nonché a quelle con attività iniziata nel 2019.

La cessione del credito

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta in esame possono:

  • in luogo dell’utilizzo diretto,
  • optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione è ammessa anche in favore del locatore dell’immobile.

Le modalità di cessione sono state fissate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate, n°250739/2020 del 1° luglio.

Coloro che accettano la cessione del credito  utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Difatti:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
  • in compensazione in F24 (codici tributo 6930 e 6931) .

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione in F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione. Previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità. L’accettazione deve essere effettuata tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione  di cui alla Legge 388/2000 (elevati da 750 mila ad un milione di euro dall’art.147 del Decreto “Rilancio”),e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge 244/2007.

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

I controlli posti in essere dall’agenzia delle entrate

La cessione non preclude eventuali controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate sulla legittima spettanza del credito ceduto da parte dei soggetti beneficiari. Coloro che accettano il credito ceduto,  rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Come precisato nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verifica in capo al beneficiario originario (cui che ha pagato il canone di locazione):

  1. l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione,
  2. la corretta determinazione dell’ammontare del credito
  3. e il suo esatto utilizzo.

Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario. Al contrario, in  capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

La cessione di un credito illegittimo: le sanzioni applicabili

Individuate le violazioni punibili. è necessario capire quali sono le sanzioni da versare in caso di contestazioni da parte del fisco.

Ebbene, nello specifico, le sanzioni applicabili sono le seguenti;

  • 30% del credito effettivamente utilizzato in caso di credito d’imposta non spettante;
  • dal 100% al 200% del credito utilizzato, per credito inesistente;
  • dal 90 al 180% della maggiore imposta, in caso di credito inesistente da eccedenza d’imposta riportato in dichiarazione;
  • 30% dell’importo indebitamente compensato oltre plafond.

Oltre alle sanzioni individuate, è da versare anche la maggiore imposta eventualmente dovuta nonché i relativi interessi.