In materia di cessione di bonus edilizi, se chi acquista è un professionista o un privato, sul plusvalore dato dalla differenza tra valore nominale del credito e valore di acquisto non pagherà alcuna imposta. Questa in sintesi l’indicazione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella riposta n°472/2023.

In tal modo diventa ancora più conveniente per i professionisti acquistare un credito edilizio, la convenienza sta nel fatto che il credito può essere utilizzato in compensazione per pagare imposte e contributi per un importo pari al valore nominale del credito.

Poco importa se è stato pagato con uno sconto del 20% del 30% e cosi via.

La compensazione può essere fatta nel complesso, per il 100% del suo valore nominale. Senza che la differenza tra prezzo di acquisto del credito e il suo valore nominale concorra al reddito del professionista. Infatti, le plusvalenze non concorrono ai fini del reddito da lavoro autonomo.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.

La risposta n° 472. L’acquisto di crediti edilizi fa reddito?

La risposta n°472, prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico, uno studio associato di commercialisti intende acquistare dei crediti d’imposta per bonus edilizi, nello specifico superbonus,  non riconducibile allo svolgimento di prestazioni professionali, per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti. Tale quindi da generale una differenza positiva tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto.

Secondo l’istante «il ”ricavo” derivante da tale differenziale debba essere contabilizzato e rilevare ai fini fiscali nel rispetto del c.d. ”principio di cassa”, in quanto la componente positiva di reddito trova piena esistenza solamente all’atto dell’utilizzo del credito d’imposta stesso, mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il ”ricavo” debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all’entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d’imposta.

Pertanto, ritiene che il ”ricavo” debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all’entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d’imposta.».

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Innanzitutto, nella risposta n°472 sulla cessione dei bonus edilizi,  l’Agenzia delle entrate mette in evidenza quale siano le regole di tassazione in essere per gli studi associati.

Ebbene, a tal proposito:

  • le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • sono assimilate alle società semplici ( si veda l’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR.

Da qui, le associazioni professionali non possono svolgere attività d’impresa. Il loro reddito imponibile è costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nel medesimo articolo 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione. Il reddito complessivo così determinato è imputato per trasparenza in capo a ciascun associato.

Le norme che regolano la cessione del credito e lo sconto in fattura, nulla prevedono in riferimento all’eventuale tassazione del differenziale tra prezzo di cessione dei bonus edilizi e il loro valore nominale.

Pertanto il tutto deve essere rimandato alle regole generali fissate dal TUIR.

Valgono le regole generali del TUIR

In base all’art.6 del TUIR “classificazione dei redditi”, i singoli redditi sono identificati nelle seguenti categorie:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

Nello specifico della risposta in esame il dubbio riguarda la possibilità di tassare il plusvalore conseguito dal professionista quale reddito: di capitale, di lavoro autonomo o quale reddito diverso (plusvalenza).

Secondo il Fisco:

in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante.

Dunque, la differenza a vantaggio del professionista non può essere ricondotta a nessuna delle suddette categorie reddituali.

In tal modo, l’Agenzia delle entrate conferma l’orientamento espresso dalla Direzione Regionale del Veneto con la risposta a interpello n. 956–335/2023. Interpello di cui avevamo parlato nel nostro approfondimento Cessione del credito. Per i professionisti c’è una buona notizia 

Via libera alla compensazione senza pagare imposte sul differenziale

Ora che è stato chiarito che i professionisti possano acquistare crediti da cessione di bonus edilizi per un prezzo più basso del loro valore nominale, senza pagare imposte sul plusvalore, è utile richiamare le opzioni di utilizzo del credito acquistato.

Ebbene, il credito da Superbonus o dal altro bonus edilizi, può essere utilizzato in compensazione e per quote annuali per pagare in F24:

  • imposte sui redditi;
  • Iva;
  • Irap;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva;
  • eccetera.

Dunque, per un credito con valore nominale pari a 100 ma pagato 60, il professionista potrà versare imposte e contributi per 100.

Riassumendo…

  • Il plusvalore dato dalla differenza tra valore nominale del credito e valore di acquisto non è soggetta a imposizione in capo ai professionisti;
  • il credito può essere utilizzato in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi;
  • la compensazione ammessa per quote annuali a seconda del bonus oggetto di cessione.