Con l’inserimento del nuovo comma 1-quater alla tabella A, parte II-bis del decreto IVA, si annoverano tra le cessioni di beni soggetti ad aliquota IVA del 5% alcuni dispositivi necessari in questo periodo di emergenza sanitaria.

In particolare si tratta di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Aliquota azzerata fino al 31 dicembre 2020

La misura di cui in premessa è quella che emerge dal testo del decreto “Rilancio” come approdato in Consiglio dei Ministri e dallo stesso varato in data 13 maggio 2020. La stessa disposizione, tuttavia, prevede che ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni dei beni di cui in premessa, effettuate entro il 31 dicembre 2020, saranno esenti IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta. Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto stesso, in questo modo viene, in sostanza, riconosciuta l’applicazione di un’aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.

La stessa relazione ricorda che “In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un’aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata a monte -in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati-, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia”.