I commercianti che cessano definitivamente la propria attività hanno diritto a percepire una rendita pari al trattamento minimo di pensione, sino all’accesso alla pensione di vecchiaia. La misura è stata ripresa dalla legge di Stabilità 2014 (legge 147/203, comma 490) fino al 31 dicembre 2016.

Chi sono i beneficiari che effettuano la cessazione dell’attività e hanno diritto a percepire l’indennizzo?

I commercianti che cessano la propria attività, ai quali è riconosciuta una rendita sono:

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

Quali requisiti e condizioni devono avere i commercianti che cessano l’attività definitivamente?

Per conseguire il diritto all’indennizzo è necessario presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio 2017 dimostrando il possesso dei seguenti requisiti:

  • avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
  • essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
  • aver cessato definitivamente l’attività commerciale;
  • aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

Il titolare che effettua la cessazione dell’attività deve aver eseguito la cancellazione:

  • dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Qual è la durata dell’indennizzo per chi effettua la cessazione dell’attività definitivamente?

L’erogazione dell’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se sono perfezionati tutti i requisiti richiesti fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età per la pensione di vecchiaia sulla base dei nuovi requisiti Fornero, ed esattamente:

  • 66 anni e 7 mesi per gli uomini;
  • 65 anni e 7 mesi per le donne.

L’indennizzo per chi effettua la cessazione dell’attività, è compatibile con la salvaguardia dalla Riforma Fornero: “Chi mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all’indennizzo sino alla prima data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione della salvaguardia comunicata dall’Inps (messaggio Inps 604/2015) ”.

Se invece: “ il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo”.

In quale misura è erogato l’indennizzo a chi effettua la cessazione dell’attività?

La misura dell’indennizzo per chi cessa l’attività definitivamente, è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto, per chi dovesse accedervi nell’anno 2016, l’indennizzo sarà di poco superiore a 501,89 euro ed è soggetto alla normale tassazione fiscale. Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista:

  • la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria;
  • l’applicazione di trattenute sindacali;
  • l’erogazione di trattamenti di famiglia.

Il periodo di godimento dell’indennizzo, per chi effettua la cessazione dell’attività definitamente, da computare nella gestione commerciante, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario d’invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione (Circolare Inps 20/2002).

Quando l’indennizzo riconosciuto a chi effettua la cessazione dell’attività è incompatibile?

L’indennizzo è incompatibile se dopo la cessazione dell’attività si svolge un’attività di lavoro autonomo o subordinato. La corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si riprende l’attività lavorativa dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Quando l’indennizzo è compatibile con altri trattamenti?

L’indennizzo, riconosciuto per la cessazione dell’attività definitivamente, è compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (Circolare Inps 20/2002) come ad esempio:

  • la pensione anticipata;
  • l’assegno ordinario d’invalidità;
  • la pensione d’inabilità;
  • assegno sociale.

Con riferimento alla pensione anticipata, l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso, anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commerciante (messaggio Inps 7384/2014). Per quanto riguarda gli assegni sociali, l’Inps chiarisce: che per la compatibilità bisogna considerare, che la permanenza del diritto all’assegno sia subordinata alla condizione che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente dalla legge tra cui non compaiono gli indennizzi, in altre parole possegga redditi d’importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Da ciò deriva che la percezione dell’indennizzo,  riconosciuto per la cessazione dell’attività definitivamente, comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale.