In Italia, la detrazione IRPEF per le spese sanitarie rappresenta un importante strumento fiscale che consente ai contribuenti di ridurre il proprio carico fiscale attraverso il recupero di una parte delle spese mediche sostenute durante l’anno fiscale.

Questa detrazione si applica alle persone fisiche residenti nel territorio italiano e riguarda varie tipologie di spese sanitarie, inclusi trattamenti medici, acquisto di farmaci, dispositivi medici, e spese odontoiatriche, tra gli altri. Esistono limiti e condizioni particolari che possono influenzare l’ammontare detraibile.

In redazione è giunto un quesito che di seguito riportiamo.

Salve, sono in fase di rinnovo patente per me, mia moglie e mio figlio. Entrambi sono fiscalmente a mio carico. Pagherò io le spese per il certificato medico necessario al rinnovo. Sono 70 euro cadauno, per un totale di 210 euro. Sono a chiedere se la spesa che sosterrò potrò portarla poi in detrazione nel mio 730, come spesa sanitaria.

La detrazione delle spese sanitarie: regole e franchigia

Il legislatore fiscale italiano prevede una detrazione IRPEF per le spese sanitarie sostenute dal contribuente per se stesso e anche per i familiari fiscalmente a carico. Ecco alcune informazioni chiave riguardo lo sgravio fiscale in esame:

  • percentuale di detrazione e franchigia – la detrazione è pari al 19% delle spese mediche sostenute e documentate che superano una soglia minima, detta “franchigia”. Detta franchigia ammonta a 129,11 euro. Questo significa che il calcolo della detrazione inizia solo per la parte di spesa “complessiva” che eccede tale importo;
  • tipologie di spese detraibili – sono ammesse alla detrazione trattamenti medici e chirurgici, spese per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici), prestazioni sanitarie effettuate da strutture pubbliche o private accreditate, spese per l’acquisto di dispositivi medici (come occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici), spese odontoiatriche e ortodontiche, nonché le spese per prestazioni di psicoterapia e riabilitazione;
  • modalità di pagamento – dall’anno d’imposta 2020, per essere detraibili, le spese sanitarie devono essere sostenute attraverso strumenti di pagamento tracciabili (bonifici, carte di credito, carte di debito, assegni) e accompagnate da documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, scontrino parlante) che ne attestino l’effettivo sostenimento e la finalità sanitaria.

Sono escluse dall’obbligo di pagamento tracciabile, alcune spese sanitarie, ossia: acquisto di farmaci, acquisto di dispositivi medici, spese per prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche o da strutture private se accreditate al SSN (servizio sanitario nazionale).

Certificato rilascio patente: detraibile o no?

La detrazione avviene in dichiarazione redditi secondo il principio di cassa. Quindi, nel 730/2024 (anno d’imposta 2023), ad esempio, si detraggono le spese sanitarie “pagate” nel 2023. Così come le spese pagate nel 2024 si potranno recuperare nella Dichiarazione redditi 2025 (anno d’imposta 2024).

Venendo al quesito del lettore, dai chiarimenti sugli oneri detraibili in dichiarazione redditi (Circolare n. 14/E del 2023), si evince che sono detraibili al 19% le spese pagate per il rilascio del certificato medico uso sportivo. Inoltre sono detraibili anche le spese per certificati medici rilasciati per:

  • patente;
  • apertura e chiusura malattie o infortuni;
  • pratiche assicurative e legali.

La detrazione è anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico. La spesa deve risultare da strumento tracciabile solo se sostenute presso una struttura sanitaria NON pubblica o presso una struttura sanitaria privata NON accreditata al SSN.