Il presupposto della tassa sulla concessione governativa dei cellulari non è  la licenza, ma le prestazioni periodiche del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

Un altro importante tassello si aggiunge alla questione sorta intorno alla tassa sulle concessioni governative dei telefonini, grazie al principio di diritto espresso con la recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8825 del 1° giugno 2012.

 

Codice delle comunicazioni

Il decreto legislativo n. 259 del 2004, il c.d. Codice delle comunicazioni, ha stabilito la libera disponibilità delle forniture di servizi di comunicazione, con la conseguenza che il contratto di abbonamento stipulato dall’utente  riacquista la sua natura corrispettiva.

 

Agenzia delle entrate: abbonamento è il presupposto della tassa

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 9 del 2012, ha precisato che il presupposto per la tassazione della telefonia mobile è l’abbonamento che ha sostituito la licenza, ai sensi dell’articolo 160, comma 2 del decreto legislativo n 259 del 2003. Tuttavia, l’interpretazione che fa l’Agenzia non è del tutto condivisibile, visto che nel comma 2 in questione si fa riferimento agli “intestatari del libretto di abbonamento alle radioaudizioni”, che altri non sono che i detentori di apparecchi radiofonici, i quali, a differenza dei telefoni cellulari, possono solo ricevere emissioni sonore e non inviarle.

 

La sentenza n. 8825 del 1 giugno 2012

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8825 del 1 giugno scorso ha innanzitutto stabilito che il nuovo Codice delle comunicazioni ha sostituito il precedente regime di privativa legale regolato da provvedimenti concessori con un nuovo regime. Questo nuovo regime ha il merito di fondarsi sulla libertà di fornitura dei servizi di comunicazione. Secondo gli Ermellini nella pronuncia in oggetto, la tassa di concessione sui telefonini non deve essere più connessa al rilascio di un provvedimento amministrativo della Pubblica aministrazione o del soggetto- gestore nei confronti dell’utente abbonato. Secondo la Corte infatti, l’utente abbonato conclude un contratto di diritto privato con il gestore della rete.

 

Il presupposto della tassa

Il principio di diritto che scaturisce dalla sentenza riguarda il presupposto impositivo della tassa  sui telefoni, individuato dalla stessa pronuncia del 1 giugno scorso, non più ricollegato all’emissione di un atto amministrativo ma, come si legge nella sentenza, ” al mero presupposto di fatto della durata della prestazione di servizi, così come conteggiata in ogni bolletta dal gestore all’abbonato”. In sostanza, secondo la Cassazione, la tassa sui cellulari ha come presupposto non la licenza governativa, ma le prestazioni periodiche del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

 

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