Anche i lavoratoti con contratto a chiamata (lavoratori intermittenti) hanno potuto e possono avere accesso alla Cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 17 del  Decreto-legge n. 9/2020 ed oggetto di successivi interventi con il Decreto-legge n. 18 del 2020. L’attuale quadro, a seguito dell’emergenza Coronavirus, prevede che possono accedere alla GIGD i datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario), in costanza di rapporto di lavoro, per la durata della sospensione del rapporto e comunque per una durata non superiore a nove settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Si tratta dei datori di lavoro per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 148/2015 nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e dalle altre norme in vigore, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica in atto.

Ambito soggettivo

Volendo riepilogare nel dettaglio l’ambito soggettivo, mettendosi dal lato dei datori di lavoro, hanno potuto o possono attivare la CIG in deroga: i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale; i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dall’art. 17 del Decreto-legge n. 9/2020 e dall’art. 22 del Decreto-legge n. 18/2020; i datori di lavoro che, avendo diritto solo alla CIGS e non potendo accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale emergenza epidemiologica da Covid-19 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende del commercio e le agenzie di viaggi e turismo con oltre 50 dipendenti); i datori di lavoro con più unità produttive site in almeno cinque Regioni o Province Autonome la domanda di cassa integrazione in deroga dovrà essere presentata al Ministro del Lavoro (Decreto Interministeriale del 23 marzo 2020).

Con riferimento ai lavoratori, la domanda può essere presentata per tutti i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa. Sono, invece, esclusi i lavoratori domestici.  Rientrano, dunque, tra i beneficiari anche i lavoratori con contratti a chiamata, ma con una limitazione: possono accedervi nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei dodici mesi precedenti. Bisogna inoltre, accertarsi che l’accordo Regionale sulla CIG in deroga non escluda espressamente tali lavoratori dal beneficio. Altre limitazioni riguardano i lavoratori a termine i quali  possono accedere al beneficio fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro; i lavoratori somministrati, se non già coperti dal TIS (Trattamento di Integrazione salariale), i quali possono accedere solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti. Sono poi esclusi dall’agevolazione i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all’articolo 30 del D.L 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo).