Cassa integrazione anche in caso di licenziamento dopo il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato. A precisarlo l’Inps con messaggio 16606/2012.

Cassa integrazione

Nel messaggio in questione, l’Istituto nazionale di previdenza sociale, risponde ad una serie di  quesiti posti in merito alla fruizione dell’indennità relativa alla CIG per i soggetti assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova.

Periodo di prova tempo determinato: la tesi della Consulta

A tal proposito viene richiamata la passata giurisprudenza e in particolar modo l’orientamento assunto dalla Corte costituzionale che ha negato che l’assunzione in prova sia un contratto di lavoro completo in tutti i suoi elementi equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo.

In particolare, la Consulta ha affermato che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato.

Il messaggio dell’Inps

Muovendo da queste basi, l’Inps con il suo messaggio n. 16606 del 2012 ha affermato che, non potendosi applicare la normativa del licenziamento per giustificato motivo, sia oggettivo che soggettivo, o per giusta causa, , ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, considerano che il periodo di prova possa essere considerato come contratto a tempo determinato, al periodo di prova in questione devono collegarsi gli effetti tipici del contratto a termine.

Cassa integrazione anche per i licenziati dopo la prova

In sostanza i soggetti licenziati dopo il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono beneficiare dell’indennità di cassa integrazione, alla stregua dei lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato.