Un recente caso tra la cronaca e la giurisprudenza ci consente di approfondire meglio l’argomento della notifica delle cartelle esattoriali. Così da rispondere al quesito di un nostro lettore che ci chiede spiegazioni al riguardo. L’argomento non è la natura del debito da cui scaturisce la cartella. E non è nemmeno la rottamazione delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio del Governo Meloni che prende il nome di “Tregua Fiscale“. L’argomento del quesito, del caso di cronaca e del nostro articolo, riguarda la possibilità di non pagare le cartelle esattoriali non notificate dal concessionario alla riscossione.

“Buonasera, sono Davide, contribuente italiano con cartelle esattoriali da pagare per svariati debiti. Sto valutando l’idea di passare a mettermi in regola sfruttando la sanatoria delle cartelle con la rottamazione. Ho già provveduto a scaricare il mio estratto di ruolo e mi trovo con delle cartelle del 2016 (sono due), che mi sono nuove. Non sapevo di avere queste pendenze e lo trovo strano perché sono attento. Per esempio le altre, del 2017 e 2018, le ho ben chiare e sono sicuro di averle ricevute a casa. Anche perché le ho conservate. Quelle due del 2016 invece no. Non ho mai ricevuto queste cartelle. Posso fare qualcosa per cancellarle del tutto senza pagare nemmeno la misura ridotta prevista dalla rottamazione?

Cartelle esattoriali, ecco cosa ha combinato un ex messo notificatore di una agenzia privata

Prima di approfondire l’argomento della notifica della cartella, bisogna capire di cosa parliamo. E la definizione di cartella esattoriale è fondamentale. Per cartella esattoriale infatti si fa riferimento a quello strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione italiana notifica l’avvenuta iscrizione a ruolo di un contribuente, in riferimento a un determinato inadempimento. Ed è strumento che consente all’agente della riscossione di agire coattivamente nei confronti del contribuente per recuperare il credito vantato da una amministrazione pubblica.

L’agente della riscossione odierno si chiama Agenzia delle Entrate Riscossione, e ha sostituito dal 2017 Equitalia. E proprio da Equitalia nasce un curioso caso di cronaca di Reggio Emilia. Un uomo, oggi agricoltore ed ex messo notificatore di cartelle per una azienda che lavorava per conto di Equitalia per le notifiche, è stato assolto dalla Cassazione. L’accusa, che inizialmente aveva portato alla condanna di 4 anni di carcere per l’uomo, era di aver omesso la consegna delle cartelle esattoriali.

Se gli indebitati non querelano, niente condanna

L’ex messo per due volte si è reso responsabile di mancata consegna delle cartelle ai contribuenti. La vicenda risale al 2014 ma solo recentemente è arrivata a conclusione con la sentenza della Cassazione. Un passante per caso aveva rinvenuto in aperta campagna una serie di buste verdi delle cartelle Equitalia. Buste che l’ex messo aveva gettato via senza mai consegnarle. Pare che fossero oltre 40, come si legge su diversi siti locali e da come ne parla il quotidiano “Il Giornale”.

Non era la prima volta che l’uomo gettava via queste cartelle. Anni prima infatti è stato denunciato di nuovo per questo motivo. Lui, reo confesso, è stato prima condannato e poi assolto. Infatti la Cassazione ha assolto il ricorrente perché pare che nessuno dei contribuenti a cui l’uomo evidentemente non ha consegnato il plico, ha sporto querela. E la mancata consegna della corrispondenza, come reato, si materializza solo di fronte a querele.

Cosa succede se non si ricevono le cartelle esattoriali?

La cartella di pagamento emessa a seguito di irregolarità riscontrate all’esito di un controllo automatizzato come previsto dall’articolo n° 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n° 600 del 1973, deve essere notificata come regola vuole. Infatti va considerato nullo l’atto non preceduto dal classico avviso bonario sulla riscontrata irregolarità.

L’accertamento deve essere esplicitamente motivato al contribuente. Questo per consentire a quest’ultimo di conoscere la situazione e meditare le soluzioni, che siano esse di pagamento o di ricorso. In genere per omessa notificazione dell’avviso bonario, un contribuente può chiedere l’annullamento di un atto. Il ricorso però può essere prodotto solo a seguito di un successivo atto del concessionario alla riscossione.

In pratica il nostro lettore non può promuovere azione contro quelle cartelle solo perché le trova nell’estratto di ruolo. Sarà possibile fare ricorso contro una cartella esattoriale non notificata in caso di invio di una ulteriore richiesta di pagamento dell’agente della riscossione. O in caso di avvio della procedura di riscossione esattoriale con il pignoramento dei beni, il preavviso di fermo amministrativo auto o di ipoteca.

L’onere della prova a carico del concessionario alla riscossione

Ma come non è importante per il contribuente, l’estratto di ruolo non è fondamentale per il concessionario. In caso di ricorso del contribuente contro la cartella non notificata, è l’Agente della riscossione che ha l’onere di provare che la notifica era stata effettivamente prodotta. E per avvalorare questa affermazione, anche l’Agente della riscossione non può semplicemente fare riferimento a ciò che è scritto nell’estratto di ruolo. Questo documento infatti per definizione è solo il dettaglio delle cartelle esattoriali emesse e notificate al contribuente. Quindi, oltre che emesse, anche notificate. L’estratto di ruolo infatti contiene semplicemente gli elementi del ruolo poi inseriti nella cartella esattoriale. Ricapitolando, senza la notifica della cartella, l’atto e tutti i successivi atti sono illegittimi e non devono essere pagati. Ma bisogna presentare istanza.

Come impugnare le cartelle esattoriali non notificate

Presentare ricorso e impugnare una cartella esattoriale viziata da una mancata notifica o da un mancato avviso bonario ha delle regole ben precise che vanno necessariamente rispettate. Bisogna impugnare l’atto successivo alla cartella e per fare ciò il contribuente ha 60 giorni di tempo.

Nell’istanza bisogna contestare l’omessa notifica della cartella stessa. Il ricorso si presenta al giudice. A volte basta il giudice di Pace, ma per cartelle diverse da multe per violazioni del Codice della Strada bisogna fare riferimento a un Tribunale Ordinario (per cartelle che fanno riferimento a omessi versamenti INPS o INAIL) o alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP).

Per essere sicuri di restare nel giusto, anche il nostro lettore farebbe bene a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate Riscossione competente territorialmente. L’interessato dovrebbe produrre alla sede territoriale del concessionario alla riscossione, una istanza di accesso agli atti. In questo caso si tratta della richiesta di verificare le notifiche, con tanto di accesso alle relate di notifica che il concessionario conserva per gli atti inviati in precedenza. In genere entro 30 giorni dalla richiesta, il concessionario mette a disposizione del richiedente la documentazione necessaria.