Il decreto Agosto ha prorogato al 15 ottobre la sospensione dei versamenti, anche a rate, riferiti alle cartelle di pagamento, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

 

In via provvisoria, sono mutate altresì le condizioni al ricorrere delle quali si decade dalla rateazione delle cartelle esattoriali.

 

Ecco in chiaro quando si decade dalla rateazione in virtù delle previsioni di proroga disposte per l’emergenza covid-19.

La rateazione delle cartelle esattoriali

La rateazione della cartelle esattoriali può avvenire secondo dei piani di rateazione ordinari o straordinari.

 

I piani ordinari arrivano fino a 72 rate; tuttavia, laddove il contribuente non è in grado di far fronte al debito in 72 rate, è possibile  richiedere una rateazione straordinaria che arriva fino a 120 rate.

 

Per accedere alla rateazione straordinaria è necessario rispettare requisiti di cui al decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.

 

Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario (Fonte portale A.D.E.R.). Ebbene, tale condizione si verifica laddove:

 

  • l’importo della rata ordinaria è superiore al 20% del reddito mensile del  nucleo familiare,
  • risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

 

Ad ogni modo, se si rateizza il debito:

 

  • l’ex Equitalia non può iscrivere fermi o ipoteche,
  • nè attivare qualsiasi altra procedura di riscossione.

 

Circa il fermo amministrativo, ad avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, è possibile richiedere all’Agente della riscossione, la sospensione dell’eventuale provvedimento di fermo. Di conseguenza si potrà circolare con il veicolo in precedenza oggetto di fermo.

La decadenza dalla rateazione

L’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602 prevede che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

 

  • il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

 

In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Le previsioni di deroga previste dal decreto Agosto

Come da previsioni di cui al D.l. 104/2020, c.d. decreto Agosto, la decadenza dalla rateazione delle cartelle non avviene dopo il mancato pagamento di 5 rate.

 

Difatti:

 

  • per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e
  • per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020,

 

la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

 

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, prevedeva la stessa deroga per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020.

 

Senza l’intervento del decreto Agosto:

 

  • per le richieste di rateizzazione presentate dal 1/9/2020;
  • sarebbe stato riattivato il regime ordinario di decadenza.

 

Inoltre, per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

In precedenza, tale possibilità era preclusa.

 

Sempre ad opera del decreto agosto, il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020. Ad ogni modo, valgono le regole  provvisorie di decadenza dalla rateazione.