Dal 1° aprile 2022, saranno ripristinati i vecchi termini di pagamento delle cartelle esattoriali. Infatti, si ritorna al termine di 60 giorni dalla notifica della cartella.

Termine che in precedenza era stato portato a 180 giorni, dapprima dal D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, per le
cartelle esattoriali notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 e poi dalla Legge di bilancio 2022,  per quelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

I precedenti interventi del decreto fiscale e della Legge di bilancio 2022

Il D.L. 146/2021, c.d.

decreto fiscale, ha portato il termine di pagamento delle cartelle esattoriali da 60 giorni dalla notifica della cartella (ex art.25 del DPR 602/73)  a 180 giorni. La novità ha riguardato le cartelle esattoriali notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Lo spostamento del termine non comporta l’applicazione di interessi di mora. Inoltre prima del decorso dei 180 giorni, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Dunque, trascorsi 180gg dalla notifica:

  • cominceranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;
  • potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.

Rimangono invariati i termini per proporre ricorso avverso la cartella (art.21 del D.Lgs 546/1992).

Riprendendo l’intervento del decreto discale, con la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il maggior termine di pagamento, entro 180 giorni dalla notifica anziché entro 60 giorni, è esteso anche alle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Indicazione ribadita con apposito avviso dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Dal 1° aprile termini di pagamento ridotti

In base a quanto detto finora, per le cartelle esattoriali notificate dal 1° aprile in avanti, si ritorna ai vecchi termini di pagamento.

Dunque, trascorsi 60 giorni dalla notifica:

  • cominceranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;
  • potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.

Rimangono invariati i termini per proporre ricorso avverso la cartella (art.21 del D.Lgs 546/1992).