La riforma della riscossione in corso di discussione tra le forza politiche cambia la rateazione delle cartelle. Sarà possibile richiedere rateazioni più lunghe di quella attualmente concedibili laddove il contribuenti comprovi lo stato di difficoltà economica legata a svariati motivi: la perdita del lavoro, anche se riferita ad un componente del nucleo familiare diverso dal debitore, la nascita di uno o più figli o altro motivo.

Nei fatti, laddove la situazione di difficoltà economica sarà puntualmente dimostrata, al contribuente verrà dato più tempo per pagare la cartella.

Tuttavia, la riforma non mette mano a una norma già in essere che penalizza eccessivamente il contribuente.

Partiamo dalle novità in materia di rateazione delle cartelle, per poi arrivare alla norma che andrebbe necessariamente cambiata ma che al momento invece non sembra essere oggetto di alcuna modifica.

La rateazione delle cartelle. Le regole attuali

Le regole di rateazione della cartelle esattoriali sono contenute all’art.19 del DPR 602/1973.

E’ possibile scegliere tra diversi tipo di rateazione in funzione:

  • dell’importo del debito se superiore o meno a 120.000 euro;
  • della propria situazione economica anche momentanea;

Ad esempio, per debiti fino a 120.000 euro è possibile richiedere una rateazione fino a 72 rate.

Per importi fino a 120 mila euro, non è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica; basta semplicemente barrare una specifica casella del modello R1.

Il modello può essere presentato:  direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata; compilando il modello R1 – pdf da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.

Dalla presentazione della richiesta e finché si è in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Le regole per i debiti oltre 120.000 euro

Anche per i debiti oltre 120.000 c’è la possibilità di rateizzo fino a 72 rate; in questo caso però è necessario che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica sia puntualmente documentata

Nei fatti, è necessario allegare l’ISEE al modello R2.

In tal modo viene attestata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ai fini della concessione della dilazione.

Poi ancora possono essere concessi rateazioni fino a 120 rate laddove il debitore dimostri di non potercela fare a pagare il debito in 72 rate. In questo caso sarà necessario presentare il modello R4: dichiarando una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Sarà necessario dimostrare che la rata del piano ordinario (72 rate) è superiore al 20% del reddito mensile del  nucleo familiare (vedi ISEE ).

E’ possibile anche chiedere una proroga del piano di rateazione già in essere. Allungandone la durata. In tal caso, serve l’ISEE oppure è necessario dimostrare:  la perdita del lavoro, anche se riferita ad un componente del nucleo familiare e non al debitore diretto, la nascita di uno o più figli. O altro motivo.

Cartelle con più rate per chi perde il lavoro. La riforma fiscale guarda all’ISEE

Veniamo così alle novità della riforma fiscale. La riforma della riscossione, come abbiamo già visto in precedenza,  prevede da 84 a 108 rate per pagare le cartelle.

Detto ciò, grazie alla riforma fiscale, laddove il contribuente documenti  la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per ogni singola richiesta di rateazione (ogni singola domanda presentata):

  • potrà richiedere per i debiti di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili,
  • indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Al contrario, per i debiti (cartelle e avvisi) di importo fino a 120.000 euro:

  • da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

La sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è valutata:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, in base all’ISEE e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per le società o le imprese in contabilità ordinaria in base all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Tuttavia, sarà un decreto del MEF a fissare i paletti operativi della nuova norma.

Operativa dal 1° gennaio 2025.

In realtà non si tratta di una novità assoluta posto che a oggi, tale meccanismo di valutazione è già in essere per i piani di rateazione straordinaria.

La dilazione fino a 120 rate potrà essere accordata anche al verificarsi di particolari  eventi. Tra i quali dovrebbero rientrare: la perdita del lavoro, anche se riferita ad un componente del nucleo familiare diverso dal debitore, la nascita di uno o più figli o altro motivo.

Vecchie regole nel caso in cui il debitore non paga

Accanto a queste importanti notizie di segno positive, c’è da segnalare però che la riforma a oggi non mette mano alla norma che regola la situazione in cui il contribuente non paga e il piano di rateazione decade.

A tal proposito:

  • per le richieste di rateazione presentate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 16 luglio 2022 in avanti, la rateazione perde efficacia dopo 8 rate non pagate anziché 5.
  • per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa), è pari a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza del piano di rateazione ;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate;
  • mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Attenzione, post articolo 15-bis del dl 50/2022 in caso di decadenza da un piano di dilazione, per le richieste di rateazione presentate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 16 luglio 2022 in avanti, una volta persa la rateazione il debito non potrà più essere dilazionato. Nei fatti, l’ADER può attivare fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, ecc.

L’alternativa è quella di pagare integralmente e in unica soluzione il debito residuo.

Sarebbe opportuno che la riforma intervenisse anche su tale aspetto concedendo quantomeno un’ulteriore chance di rateazione della cartella.

Riassumendo…

  • La riforma della riscossione in corso di discussione cambia la rateazione delle cartelle;
  • per i debiti di importo superiore a 120.000 euro, saranno concesse fino ad un massimo di centoventi rate mensili;
  • ciò vale laddove il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.