Prorogata fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Lo prevede il comma 7-ter dell’art. 157 del decreto Rilancio, inserito in sede di conversione in legge (che dovrebbe avvenire entro il 18 luglio prossimo). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio.

Con il menzionato comma, dunque, il legislatore interviene sull’art. 104 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020 convertito da L. 27/2020) il quale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, aveva fissato la proroga al 31 agosto 2020 (che ora, quindi, slitta al 31 dicembre).

Prorogati anche i documenti equipollenti

La proroga è valida anche per i documenti equipollenti alla carta d’identità, ossia:

  • passaporto;
  • patente di guida;
  • patente nautica;
  • libretto di pensione;
  • patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • porto d’armi;
  • tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Il dossier aggiornato al decreto Rilancio, ricorda che in base alla vigente normativa, la carta d’identità ha una validità di 10 anni. La durata scende a 3 anni per i minori con età inferiore a 3 anni ed è di 5 anni per i minori di età compresa tra i tre anni ed i 18 anni).