L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le FAQ sulla comunicazione che le imprese beneficiarie dei bonus contro il caro bollette sono tenute ad inviare al Fisco entro il 16 marzo; dunque rimangono davvero pochi giorni per effettuare l’adempimento. I bonus sono stati prorogati con la Legge di bilancio 2023.

E’ oggetto di comunicazione l’ammontare dei bonus maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, 3° e 4° trimestre 2022.

La comunicazione è molto importante. La sua eventuale omissione comporta l’impossibilità di utilizzare il bonus residuo per pagare imposte e contributi.

La comunicazione non deve essere effettuata laddove il credito d’imposta sia stato già oggetto di cessione con comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (salvo annullamento comunicazione di cessione o rifiuto da parte del cessionario); stessa cosa dicasi laddove il credito sia stato già utilizzato per intero in F24 alla stessa data.

I bonus contro il caro bollette

Per far fronte al caro bollette, il Governo ha riconosciuto una serie di crediti d’imposta a ristoro delle maggiori spese pagate dalle imprese sia per l’acquisto dell’energia elettrica sia per l’acquisto del gas. Inizialmente i bonus sono stati previsti solo per le imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore) e per quelle a forte consumo di gas (imprese gasivore).

Successivamente le agevolazioni sono state estese anche alle imprese con consumi “normali”.

I bonus per il 2022 e il 2023

In particolari, come riportato sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • a quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • a quelle diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • infine, alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.

Bonus contro il caro bollette.
Le FAQ dell’Agenzia delle entrate

Come accennato in premessa, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le FAQ sulla comunicazione in parola, si riporta l’ultimo caso analizzato dal Fisco.

Per conto dei miei assistiti, ho inviato alcune comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023. Due di queste sono state scartate: una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito e l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022. Cosa devo fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate?

Lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, può essere dovuto a una delle seguenti motivazioni:

  • la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
  • l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
  • il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

In tali eventualità, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione:

  • la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo [email protected];
  • anche successivamente al 16 marzo 2023,
  • compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.

La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito.

Il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa. In tale caso, andrà scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione. Inoltre deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.

La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata. Anche per il tramite di intermediari.

Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti. Utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

O il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. In tale caso la comunicazione dovrà essere rinviata entro il 21 marzo 2023.