Opzione donna 2023 e caregiver. L’INPS ha fatto il punto della situazione con la circolare n°25 del 6 marzo, soffermandosi sulle novità in materia di pensione anticipata e spiegando in maniera più approfondita i requisiti che devono essere rispettati ai fini pensionistici dalle lavoratrici che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave.

Il primo chiarimento degno di nota riguarda l’individuazione del periodo di 6 mesi di assistenza richiesto ai fini pensionistici; ebbene, l’INPS ha messo nero su bianco che i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono gli ulteriori  chiarimenti forniti dall’INPS.

Opzione donna 2023. Com’è cambiata nel 2023?

Dopo l’intervento della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, Opzione donna è cambiata radicalmente.

Infatti, in primis è richiesto che alla data del 31 dicembre 2022 colei che intende sfruttare opzione donna 2023, abbia raggiunto un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e abbia compiuto almeno 60 anni di età.

Da qui, inoltre, è necessario il rispetto, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (c.d. caregiver);
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detto ciò, soffermiamoci sulle c.

d. caregiver, ossia su coloro i quali assistono una persona con handicap grave.

Opzione donna. Per le caregiver sei mesi continuativi di assistenza

Sopra abbiamo detto che una delle condizioni che ammette ad opzione donna è l’assistenza da almeno sei mesi verso il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave.

Ebbene, nella circolare n°25 in parola, l’INPS spiega che:

  • il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza;
  • i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.

Sul primo punto,  la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010 ha forniti chiarimenti sul concetto di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. il messaggio n. 6512/2010).

In coerenza con l’orientamento espresso con la menzionata circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).

Con riferimento allo status di persona con disabilità grave,   lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.

Ulteriori chiarimenti sui caregiver

Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado, è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

A titolo esemplificativo, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, la nuora della persona con handicap in situazione di gravità ha diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestarle assistenza avendo compiuto 70 anni di età oppure essendo affetti da patologie invalidanti oppure essendo deceduti o mancanti.

Sulle patologie considerare invalidanti, rilevano le  patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278, emanato dal Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le Pari opportunità, recante “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”, che ha individuato le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Infine, l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (cfr. la circolare n. 155/2010).