Il canone RAI è ancora pagato mediante addebito sulla bolletta dell’utenza elettrica in quanto, dal 2016, vale la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume anche possessore di televisore e, quindi, obbligato al pagamento della tassa.

Laddove nonostante intestatari di utenza non si possiede alcuna apparecchio televisivo è possibile sottrarsi all’obbligo di versamento del canone, inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il relativo quadro A.

Canone RAI: come avviene l’addebito in bolletta

La tassa sul possesso del televisore è, in ogni caso, dovuta una sola volta l’anno per la stessa famiglia anagrafica.

Quindi, se nella stessa abitazione e per la stessa famiglia anagrafica sono presenti più televisori, il canone RAI è pagato per un solo abbonamento annuo e non per quanti apparecchi televisivi sono presenti in casa.

Stessa cosa dicasi se la stessa famiglia anagrafica possiede più televisori in più abitazioni.

L’importo annuo attualmente dovuto è pari a 90 euro i quali sono addebitati sulla fattura dell’utenza elettrica intestata ad uno dei componenti della famiglia (l’addebito avviene in quote bimestrali da 18 euro).

Potrebbe accadere che, ad esempio, marito e moglie abbiano due utenze elettriche separate intestate ognuna a ciascuno di essi (la casa in cui vivono presenta l’utenza intestata al marito e la casa al mare ha l’utenza intestata alla moglie).

Come fare in tale ipotesi ad evitare il doppio addebito (sulla fattura del marito e su quella della moglie) visto che come detto, per la stessa famiglia il canone deve essere pagato una sola volta l’anno?

La dichiarazione sostitutiva per evitare il doppio addebito

Per evitare il doppio addebito occorre inviare all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B in cui riportare il codice fiscale del familiare sulla cui utenza si voglia avere l’addebito in fattura.

Tale dichiarazione può essere fatta in qualunque momento dell’anno, non deve essere ripresentata annualmente e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati (quindi, anche se presentata in ritardo, si potrà chiedere il rimborso di quanto eventualmente già addebitato nella doppia bolletta).

Per l’invio, ciò può avvenire telematicamente, tramite l’apposita applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure cartaceamente mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO), per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

E’ ammesso anche l’invio tramite PEC purché firmata digitalmente.

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