Salvo ripensamenti dell’ultim’ora, riprendono dal 1° maggio i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto Liquidità (decreto-legge n. 23 del 2020). Si deve però considerare che il giorno 1 del mese di maggio è festivo e che i due giorni successivi sono rispettivamente sabato e domenica. Il comma 1 dell’art. 11 del suddetto decreto, si ricorda, ha disposto la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo 9 marzo 2020 – 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata del decreto stesso (ossia prima del 9 aprile 2020).

La sospensione interessa anche ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo ed opera in favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per quanto poi riguarda i protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo che va dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile), questi non sono stati trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio (se già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione). Per lo stesso periodo sono state sospese anche le informative al Prefetto in merito al procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Per gli assegni

Altre disposizioni hanno riguardato gli assegni. Al riguardo è stata stabilita la sospensione dei termini ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020:

a) per la presentazione al pagamento;

b) per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) per l’iscrizione del nominativo del traente da parte del trattario, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari nonché del preavviso di revoca;

d) per il pagamento tardivo.

In merito alla sospensione del termine di presentazione al pagamento, il dossier al decreto ha chiarito che ciò non ha impedito ai beneficiari, che desideravano ed erano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo, infatti, ha continuato a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi fossero stati fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, è valsa anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto, quindi, non è stato inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione. Laddove, invece, l’avviso fosse già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è rimasto sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (ad esempio protestabilità o meno), verranno quindi valutati dopo il 30 aprile, ossia dopo la fine del periodo di sospensione.