CALCOLARE L’ICI SIGNIFICA ANZITUTTO DETERMINARE LA BASE DELL’IMPONIBILE

Ici base imponibile fabbricati – La base imponibile dell’ imposta è stabilita dal comma 2 dell’ articolo 1. Viene preso in considerazione il valore del fabbricato, e pertanto per i fabbricati iscritti in catasto tale valore è costituito dal valore attualizzato delle rendite catastali (occorre moltiplicare la rendita catastale per i moltiplicatori che vengono comunemente usati per l’ applicazione dell’ imposta di registro ai sensi dell’ art. 52 del testo unico sull’ imposta di registro n. 131 del 1986).

Per i fabbricati che non sono iscritti in catasto o per quei fabbricati per i quali sono intervenuti variazioni permanenti che influiscono sull’ ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Ici rendita catastale per calcolo

Per quanto riguarda i fabbricati, come detto occorre individuare quale sia la rendita catastale. Tale valore dovrà essere moltiplicato per :

  • 100 se il fabbricato è classificato nei gruppi catastali A (abitazioni), B ( convitti, collegi, ecc.) o C (autorimesse, cantine , magazzini, depositi), con esclusione degli immobili classificati A/10 e C/1;
  • 50 se si tratta di fabbricati che sono classificati all’ interno del gruppo catastale D ( alberghi , opifici, banche, teatri, ecc.);
  • 34 se si tratta di negozi o botteghe identificati al catasto nella categoria C/1.

Ici base imponibile terreni fabbricabili – Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’ anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione , all’ indice di edificabilità, alla destinazione d’ uso, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ici base imponibile terreni agricoli – Infine per i terreni agricoli il valore è costituito da quello risultante dalla moltiplicazione del reddito dominicale come indicato in catasto per 75.

Su questi valori , identificati come base imponibile, dovrà essere applicata l’ aliquota pertinente, in modo da individuare l’ ammontare del tributo da versare, al lordo di eventuali deduzioni.

Ici immobili non iscritti al catasto – Per quanto concerne invece gli immobili che non sono ancora iscritti al catasto ( e per i quali quindi non è possibile attribuire una rendita), il valore viene determinato applicando i precedenti moltiplicatori alle rendite catastali di fabbricati similari. Prendere fabbricati similari, significa prendere dei fabbricati che sono situati in una zona censuaria e con medesime caratteristiche, come classe e consistenza catastale.

Per determinare il valore delle aree fabbricabili occorre determinare il valore venale in comune commercio che può comunque essere estrapolato attraverso vari parametri come l’ indice di  edificabilità, il mercato edilizio della zona, le caratteristiche del terreno, le dimensioni dell’ area.

Per quanto riguarda invece i terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale, così come risultante all’ agenzia del territorio, moltiplicato per un valore pari a 75.

 

ICI TERRENI AGRICOLI: AGEVOLAZIONI PER I COLTIVATORI DIRETTI

Calcolo Ici terreni agricoli – I terreni agricoli sono disciplinati dall’ articolo 9 della legge. In questo caso vengono presi in considerazione la possibilità di applicare delle riduzioni o delle agevolazioni nel caso in cui il soggetto passivo rivesta a titolo principale la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo e sia possessore di terreni che conduca direttamente.  In questo caso sino al valore del terreno pari a € 25.822,84 non è dovuta alcuna imposta, mentre per la parte eccedente occorrerà pagare:

  • Con una riduzione del 70 per cento sulla parte di valore imponibile che non supera i 61.974,82 euro;
  • Con una riduzione del 50 per cento sino alla parte di valore del terreno che supera i 61.974,82 e che non eccede 103.291 euro;
  • Con una riduzione del 25 per cento per la parte compresa tra 103.291 e 129.114 euro.