Ci sono notizie che circolano in rete da anni e che, di volta in volta, vengono ritoccate in base al periodo dell’anno in cui ci si trova per suscitare maggior attenzione o allarmismo. Tali notizie, prive di fondamento, vengono arricchite di tanti particolari per accrescerne la credibilità per lettori non particolarmente attenti. Si tratta delle cosiddette bufale di internet che, anche una volta scoperte e smentite, continuano ad avere una forte viralità e generando, a volte anche il panico.

Quando la bufala costituisce reato?

Generare il panico con notizie false, anche se è pur sempre un comportamento poco civile, a volte può costituire anche un reato, quello di procurato allarme quando si annunciano disastri, calamità o pericoli inesistenti procurando allarme presso le autorità.

Il reato di procurato allarme scatta qualora si compiano atti che fanno scattare le procedure delle autorità per far fronte ad un pericolo che, in realtà, non esiste. Per fare un esempio pratico: se si annuncia che c’è un incendio e i vigili del fuoco intervengono inutilmente (perchè in realtà l’incendio è inesistente) si tratta di reato di procurato allarme. Questo tipo di reato può essere punito con una ammenda da 10 a 516 euro o con la reclusione fino a 6 mesi. Attenzione, quindi, a diffondere le bufale su Internet poichè facendolo si potrebbe incorrere anche in questo tipo di reato.

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