In relazione al bonus verde 2020 vorrei sapere se il giardino sul quale si effettua la ristrutturazione deve essere accatastato insieme all’abitazione, cioè l’abitazione deve essere accatastata come A/7 o A/8.

In tal caso resterebbero escluse  le abitazioni quali ad esempio quelle A/4 con un giardino attiguo appartenente allo stesso proprietario e comunicante con l’abitazione stessa.
Grazie
Per rispondere alla domanda “il bonus verde si può chiedere anche per un giardino non fisicamente annesso all’abitazione?” partiamo dalle disposizioni di legge per poi approfondire il concetto di “pertinenza“.
A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che, per essere definito come pertinenza, il bene (il terreno in questo caso) non deve necessariamente avere un collegamento fisico con l’immobile. Ciò significa che può anche trovarsi fisicamente distaccato purché resti il collegamento economico e funzionale con l’abitazione. A determinare questo collegamento è il proprietario. Ma come si può provare? Devono sussistere due elementi, soggettivo e oggettivo.

Giardino pertinenza dell’abitazione: quali sono i requisiti?

  • elemento oggettivo, che si evince dalla destinazione della cosa (la pertinenza) al servizio o all’ornamento della cosa principale, con carattere di durevolezza (dunque non basta un rapporto meramente occasionale);
  • elemento soggettivo, concretizzato nella volontà del proprietario o del titolare di un diritto reale sulla cosa principale di applicare questa destinazione.

Ne consegue che la pertinenza assumerà il carattere dell’accessorietà rispetto al bene principale in virtù di una relazione di complementarietà.

La pertinenza tende per natura a conservare o accrescere le qualità intrinseche della cosa principale.

Numero di pertinenze per ogni immobile

Questa possibilità è ammessa purché non si superi il limite di tre pertinenze per immobile. Questa regola è stata imposta dalla legge istitutiva dell’IMU che ha riconosciuto le agevolazioni sulla prima casa e relative pertinenze. Vi si legge che possono considerarsi pertinenze dell’abitazione principale solo le unità immobiliari appartenenti alle  categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Il numero massimo è di tre pertinenze, ciascuna accatastata in una delle categorie sopra riportate.
Dunque un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. Non si possono, ad esempio, mettere due box auto a pertinenza della stessa casa.

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