Il decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021) ha stabilito che il bonus vacanze può essere speso anche direttamente presso agenzie di viaggio e tour operator.

Prima della novità (come introdotto dal decreto Rilancio), il bonus era spendibile solo direttamente presso la struttura ricettiva (albergo, campeggio, ecc.) mentre l’agenzia di viaggio o tour operator fungevano solo da intermediari tra la struttura stessa ed il cliente.

Dove spendere il bonus vacanze nel 2021

Il bonus vacanze, ricordiamo, poteva essere chiesto tramite l’APP IO, entro il 31 dicembre 2020 ed è spendibile per soggiorni fatti in Italia nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021.

In dettaglio, il voucher del bonus può essere speso nel 2021 (e poteva essere speso nel 2020) in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la spendibilità può avvenire presso strutture che svolgono attività corrispondenti ai seguenti codici ATECO:

  • 55.10 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
    • 55.10.00 Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
  • 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
    • 55.20.10 Villaggi turistici
    • 55.20.20 Ostelli della gioventù
    • 55.20.30 Rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
    • 55.20.40 Colonie marine e montane
    • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
    • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence,. fornitura di alloggio di breve durata presso (chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze), cottage senza servizi di pulizia
    • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Bonus vacanze in agenzia viaggi

Nel 2021 (a differenza che nel 2020), il bonus vacanze può essere speso, oltre che direttamente presso le citate strutture, anche direttamente presso agenzie di viaggio e tour operator situate in Italia e per soggiorni da farsi in Italia.

Restano fermi, requisiti, importo spettante e modalità di utilizzo. Quindi, il bonus spetta ai cittadini italiani con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 40.000 euro. Il suo valore è di:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona).

Per l’80% del suo importo è goduto nella forma dello sconto in fattura (la struttura, l’agenzia di viaggi o il tour operator poi recuperano l’importo nella forma del credito d’imposta) e per il restante 20%, invece, come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi).

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