Sia i privati che le imprese possono beneficiare di uno sconto del 50% sull’installazione delle c.d schermature solari. il riferimento è a tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci ecc. Lo sconto può essere ottenuto direttamente nella fattura d’acquisto o in dichiarazione dei redditi quale detrazione dall’Irpef dovuta allo Stato.

Il bonus tende da sole 2021

Anche nel 2021 è possibile beneficiare del c.d bonus tende da sole pari al 50% della spesa. La detrazione massima non può superare 60.000 euro.

Dal punto di vista tecnico è corretto parlare di acquisto e posa in opera di:

di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate nell’art. 5 del D.M. 6.08.2020 4 e comprendono tra le altre:

  • fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • ecc.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, è possibile optare: per la cessione del credito; per lo sconto in fattura.

In alcuni casi inoltre, la sostituzione delle tende da sole può rientrare nel superbonus 110%.

Quali adempimenti per ottenere il bonus tende da sole?

In primis deve essere trasmessa all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento.

Ciò deve avvenire entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori. Esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Dal punto di vista amministraivo, è necessario conservare la seguente documentazione:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese ilcui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
  • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Con uno specifico vademecum l’Enea ha individuato le caratteristiche che devono rispettare le tende da sole per essere ammesse al bonus.